La digitalizzazione dei contratti pubblici non riguarda solo l’organizzazione interna della stazione appaltante. Riguarda direttamente l’impresa che partecipa alla gara, perché incide sulla verifica dei requisiti, sulla circolazione dei dati e sul funzionamento della procedura.
Nel quadro aggiornato dal D.Lgs. 209/2024 (Correttivo 2025) e dalle ultime indicazioni ANAC 2026, per le imprese gli aspetti da considerare con maggiore attenzione riguardano il FVOE, le piattaforme di approvvigionamento digitale (PAD) e il BIM
| Profilo | Incidenza per l’impresa | Novità Correttivo 2025 |
| FVOE 2.0 | Verifica requisiti e gestione malfunzionamenti | Consenso “all’origine” e regola dei 30 giorni |
| Verifica Requisiti | Legittimità del controllo | Divieto di delega a privati: competenza esclusiva RUP |
| BIM | Requisiti tecnici e punteggi | Nuova soglia a 2 milioni € e soglie UE per Beni Culturali |
| PAD AgID 2.0 | Accesso e sicurezza | Obbligo certificazioni ACN e Classe 3/4 per i gestori |
FVOE e verifica dei requisiti: cosa cambia per le imprese
Il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE) è uno dei punti in cui la digitalizzazione incide più direttamente sulla partecipazione alla gara. Nel sistema del Codice, il FVOE rientra nell’ecosistema della BDNCP e serve alla comprova dei requisiti dell’operatore economico nell’ambito delle procedure di affidamento. ANAC lo presenta come uno strumento centrale della digitalizzazione dei contratti pubblici e della verifica documentale connessa alle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate.
Il ruolo del FVOE nella procedura
Per l’impresa, il FVOE è uno degli strumenti attraverso cui la stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti richiesti per partecipare alla gara.
Nel sistema dei contratti pubblici digitali, questa verifica non avviene più in un momento separato rispetto alla piattaforma di gara. Il fascicolo si inserisce in un assetto più ampio, in cui piattaforma digitale, BDNCP e servizi collegati devono dialogare tra loro.
Quando questo sistema funziona in modo regolare, il FVOE rende più semplice la verifica dei requisiti. Quando invece il sistema si blocca o non acquisisce correttamente alcuni dati o certificazioni, il problema non resta solo tecnico: può incidere sui tempi della procedura e sull’aggiudicazione.
Malfunzionamenti del FVOE e aggiudicazione
In caso di blocco tecnico del sistema, l’articolo 99, comma 3-bis, stabilisce che se dopo 30 giorni dalla proposta di aggiudicazione il FVOE non restituisce i dati, la stazione appaltante può procedere comunque all’aggiudicazione sulla base di una autocertificazione.
Riguardo a questo ANAC, lo scorso 16 aprile 20226, ha chiarito che questa regola si applica solo ai malfunzionamenti tecnici. Se un documento non è disponibile perché l’ente certificatore non è ancora interoperabile (es. informativa antimafia), la stazione appaltante deve prima fare una richiesta via PEC. Se anche questa rimane inevasa per 30 giorni, allora si potrà sbloccare la gara con l’autocertificazione.
Inderogabilità della competenza del RUP
Nel Comunicato ANAC n. 8 del 1° aprile 2026 chiarisce che è illegittimo delegare la verifica dei requisiti generali a società di consulenza private .
Questa attività deve essere svolta esclusivamente dal RUP o dai responsabili di fase. Se venite contattati da agenzie private che richiedono documenti per conto della PA, sappiate che tale prassi inficia la legittimità della procedura e viola la vostra privacy sui dati sensibili.
Cosa controllare prima della gara
In questa parte della procedura, alcuni controlli aiutano a ridurre i problemi più frequenti:
- verificare che i dati e i documenti utili alla comprova dei requisiti siano coerenti con quanto richiesto dalla procedura;
- controllare se la gara si svolge tramite una piattaforma digitale certificata interoperabile con la BDNCP;
- distinguere, in caso di difficoltà di acquisizione documentale, tra disservizio del sistema e mancata disponibilità della certificazione presso l’ente competente;
- monitorare con attenzione la fase successiva alla proposta di aggiudicazione, soprattutto quando emergono anomalie nei flussi digitali.
Consenso al Trattamento Dati in Gara
Una novità procedurale rilevante riguarda la privacy: le imprese devono ora trasmettere il consenso esplicito al trattamento dei propri dati (già presenti nelle banche dati pubbliche) direttamente all’interno dell’offerta. Questo permette alla stazione appaltante di interrogare immediatamente il FVOE senza ulteriori passaggi burocratici.
BIM dopo il Correttivo: quando incide sulla gara
Il BIM riguarda soprattutto gli appalti di lavori. Per l’impresa rileva quando la documentazione di gara richiede l’uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni oppure attribuisce a questo profilo un rilievo nella valutazione dell’offerta.
Il Correttivo ha modificato l’articolo 43 del Codice, alzando la soglia ordinaria di obbligatorietà da 1 milione a 2 milioni di euro di costo presunto dei lavori. Per gli interventi su beni culturali, l’obbligo scatta oltre la soglia europea applicabile al settore.
La nuova soglia di obbligatorietà
Dal 1° gennaio 2025, la soglia ordinaria per l’obbligo del BIM è passata da 1 a 2 milioni di euro.
Per i lavori su beni culturali, il riferimento non è la soglia ordinaria, ma la soglia europea prevista per quel settore.
Per l’impresa, la prima verifica riguarda quindi la documentazione di gara. In particolare, conviene controllare:
- se il BIM è richiesto come obbligo;
- se compare come elemento valutato nell’offerta;
- se la procedura richiede una struttura tecnica e organizzativa coerente con l’uso della gestione informativa digitale.
Quando il BIM incide sulla partecipazione
Il BIM può incidere sulla partecipazione alla gara in due casi.
Il primo è quello in cui il disciplinare o gli altri atti di gara ne richiedono l’adozione in modo espresso.
Il secondo è quello in cui la stazione appaltante, pur fuori dai casi di obbligatorietà, attribuisce rilievo alla gestione informativa digitale attraverso criteri premiali o specifiche prescrizioni tecniche.
In entrambe le ipotesi, il BIM può riflettersi sulla struttura dell’offerta, sulla documentazione tecnica da predisporre e sulla verifica della coerenza tra quanto richiesto dalla procedura e l’organizzazione dell’impresa.
Cosa controllare prima di partecipare
Prima di partecipare a una gara di lavori, conviene verificare se il BIM incide:
- come obbligo normativo;
- come elemento richiesto dalla documentazione di gara;
- come profilo che richiede una specifica coerenza organizzativa e documentale.
Tabella — Verifiche sul BIM prima della gara
| Profilo | Cosa controllare |
| Soglia ordinaria | Se la gara di lavori supera i 2 milioni di euro di costo presunto |
| Beni culturali | Se l’intervento supera la soglia europea applicabile al settore |
| Documentazione di gara | Se il BIM è richiesto come obbligo oppure valorizzato nella valutazione dell’offerta |
| Struttura dell’offerta | Se le richieste della procedura sono compatibili con l’assetto tecnico e organizzativo dell’impresa |
BDNCP e gestione dei dati: effetti sulla procedura
La Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) rileva anche per l’impresa, perché la procedura digitale si svolge in un sistema in cui piattaforme, servizi ANAC e banche dati devono dialogare tra loro. Quando questo flusso funziona in modo regolare, la gestione della gara è più lineare. Quando emergono criticità, gli effetti si riflettono su tempi, verifiche e circolazione delle informazioni.
Il Correttivo interviene su questo assetto chiarendo il quadro della certificazione delle piattaforme digitali e la ripartizione dei compiti nella gestione dei dati relativi al contratto. Le modifiche agli articoli 23 e 24 del Codice si inseriscono in un sistema in cui le piattaforme devono essere certificate e interoperabili con la BDNCP, secondo le regole tecniche definite da AgID e il modello di digitalizzazione descritto da ANAC.
Ripartizione dei compiti nella stazione appaltante
Uno dei punti toccati dal Correttivo riguarda la distribuzione delle attività di caricamento e gestione dei dati nella BDNCP. L’impostazione del sistema tende a evitare che tutte le incombenze digitali ricadano solo sul RUP, consentendo una distribuzione dei compiti tra più figure della stazione appaltante.
Per l’impresa, questo aspetto rileva soprattutto per gli effetti che può produrre sulla procedura. Una ripartizione più chiara dei compiti può incidere sulla regolarità dei flussi informativi, sulla tempestività delle comunicazioni e, più in generale, sulla gestione della gara.
Perché questo incide anche sulla partecipazione alla gara
La digitalizzazione non riguarda solo l’organizzazione interna della stazione appaltante. Quando piattaforma, BDNCP e servizi collegati funzionano in modo coerente, la procedura scorre con meno problemi. Quando invece emergono blocchi, dati incompleti o difficoltà di interoperabilità, gli effetti si riflettono anche sull’operatore economico.
Per questo, anche se la BDNCP resta uno strumento associato soprattutto ad ANAC e alla stazione appaltante, per l’impresa conviene considerare la procedura digitale come un sistema unitario. La correttezza dei dati, il funzionamento della piattaforma e la regolarità dello scambio informativo incidono sulla partecipazione alla gara non meno della documentazione caricata.
Controlli da fare prima di partecipare a una gara digitale
Quando la procedura si svolge interamente in ambiente digitale, vanni fatti alcuni controlli già prima della presentazione dell’offerta:
- quale piattaforma di approvvigionamento digitale utilizza la stazione appaltante;
- se la procedura richiede controlli specifici sul FVOE o presenta particolarità nella verifica dei requisiti;
- se la gara di lavori attribuisce rilievo al BIM, come obbligo o come elemento valutato;
- se la documentazione di gara richiede una gestione tecnica o documentale coerente con l’assetto digitale della procedura;
- se eventuali anomalie dipendono dal contenuto dei documenti, dal funzionamento della piattaforma o dal sistema di interoperabilità con la BDNCP.
Oltre la digitalizzazione: le altre novità del Correttivo
Il D.Lgs. 209/2024 ha introdotto ulteriori modifiche essenziali per il portafoglio e l’operatività delle imprese, tra cui la riduzione dello stand-still a 32 giorni , le nuove tutele dell’equo compenso con il 65% della base d’asta fisso e la quota del 20% del subappalto riservata alle PMI.
Poiché questi temi incidono profondamente sulla strategia di gara e sulla contrattualistica, abbiamo dedicato loro un’analisi tecnica separata.
Hai una gara pubblica da esaminare?
La digitalizzazione dei contratti pubblici incide su accesso alla gara, verifica dei requisiti, gestione documentale e, in alcuni appalti, impostazione tecnica dell’offerta. Per le imprese, controllare questi aspetti prima della partecipazione serve anche a ridurre criticità che emergono solo nella fase successiva all’ammissione o all’aggiudicazione.
Mi occupo di diritto dei contratti pubblici e assisto imprese e operatori economici nella partecipazione alle gare, nella verifica dei requisiti, nella gestione delle criticità in fase esecutiva e nella tutela in caso di esclusione o controversia. Se devi esaminare una procedura o chiarire un punto applicativo del Correttivo, puoi contattarmi.