Correttivo Codice Appalti: cosa cambia per chi partecipa alle gare

Quelli che devi sapere in un minuto

Le novità del Correttivo che incidono subito sulla partecipazione alla gara:

  • Revisione prezzi automatica e obbligatoria anche nei subappalti. Le clausole si attivano al 3% per i lavori e al 5% per servizi e forniture, con compensazione del 90% e dell’80% sull’eccedenza.
  • Quota del 20% del subappalto riservata alle PMI. Una parte minima delle prestazioni subappaltabili va alle micro, piccole e medie imprese, salvo deroga motivata della stazione appaltante.
  • Tutele rafforzate per le PMI. Contratti riservati sottosoglia europea, suddivisione obbligatoria in lotti e riduzione delle garanzie; queste ultime sono dimezzate al 5% nel sottosoglia, mentre nel soprasoglia restano le riduzioni fino al 50% per le imprese certificate. 
  • Equo compenso nei servizi di ingegneria e architettura. Sopra i 140.000 euro il 65% del prezzo è fisso e solo il 35% è ribassabile, con punteggio economico massimo di 30 punti.
  • Requisiti degli operatori estesi nel tempo. Per servizi e forniture, la capacità economico-finanziaria si misura sui migliori tre anni del quinquennio precedente e quella tecnico-professionale sul decennio.
  • Stand still ridotto a 32 giorni. Il termine tra aggiudicazione e stipula del contratto scende da 35 a 32 giorni per gli appalti sopra soglia europea.

Le modifiche toccano ambiti molto diversi, dalla revisione prezzi al subappalto, dalla tutela delle PMI ai servizi tecnici.

⬇️ Leggi l’articolo completo qua sotto

Il D.Lgs. 209/2024 modifica diversi punti del Codice dei Contratti Pubblici che incidono sulla partecipazione alla gara e sulla gestione del contratto. Per le imprese, gli aspetti da verificare con maggiore attenzione riguardano offerta economica, revisione prezzi, subappalto, requisiti, CCNL e fase esecutiva.

Il Correttivo interviene anche su altre aree, tra cui digitalizzazione dei contratti pubblici, BIM e qualificazione delle stazioni appaltanti, a cui ho dedicato un contenuto specifico.

Di seguito trovi le novità ordinate prima per impatto operativo e poi per area normativa.

Offerta economica e revisione prezzi dopo il Correttivo

Il Correttivo ha modificato la disciplina della revisione prezzi su tre piani:

  1. ha ridefinito le soglie di attivazione;
  2. ha introdotto l’Allegato II.2-bis per le modalità applicative;
  3. ha esteso l’obbligo delle clausole revisionali anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati alla stazione appaltante.

La revisione prezzi resta un meccanismo automatico e obbligatorio che opera nella fase esecutiva del contratto, secondo gli articoli 9, 60 e 120 del D.Lgs. 36/2023.

Soglie di attivazione della revisione prezzi

Il Correttivo distingue le soglie in base alla tipologia di contratto.

Per gli appalti di lavori, compresi nuova costruzione e manutenzione, la clausola si attiva quando condizioni oggettive determinano una variazione del costo dell’opera superiore al 3% dell’importo complessivo.
In questo caso, all’operatore economico spetta il 90% della variazione eccedente la soglia.

Per i contratti di servizi e forniture di durata, la variazione deve superare il 5% dell’importo complessivo.
La revisione si applica nella misura dell’80% del valore eccedente e riguarda le prestazioni ancora da eseguire.

Per servizi e forniture, le parti possono prevedere, accanto alla clausola revisionale, anche meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo collegati all’indice inflattivo concordato.
L’aumento riconosciuto in base a questi meccanismi non rileva ai fini del calcolo della variazione che fa scattare la revisione prezzi.

L’Allegato II.2-bis e le Tipologie Omogenee di Lavorazioni (TOL)

L’Allegato II.2-bis, inserito dal D.Lgs. 209/2024, disciplina le modalità di calcolo e di corresponsione della revisione prezzi in base:

  • alla natura dell’appalto;
  • al settore merceologico;
  • agli indici disponibili.

Per i contratti di lavori, l’Allegato individua venti Tipologie Omogenee di Lavorazioni (TOL).
Per ciascuna tipologia viene definito il peso relativo di sei componenti di costo:

  • lavoro;
  • materiali;
  • macchine e attrezzature;
  • energia;
  • trasporto;
  • rifiuti.

Questo sistema consente di costruire indici sintetici specifici per ciascuna tipologia di opera, anche in settori eterogenei come fabbricati industriali, strade e gallerie.

Gli indici sintetici per lavori, servizi e forniture

Per i lavori, gli indici sintetici sono adottati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito l’ISTAT, sulla base delle TOL.

Per i servizi e le forniture, il Codice rinvia a tre famiglie di indici:

  • indici dei prezzi al consumo;
  • indici dei prezzi alla produzione dell’industria e dei servizi;
  • indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

Gli indici possono essere utilizzati anche in forma disaggregata.
Quando esistono indici specifici riferiti al settore interessato, le parti possono richiamarli nel contratto.

La base temporale di calcolo coincide, di regola, con il mese del provvedimento di aggiudicazione.
Nell’appalto integrato, invece, il riferimento è il momento di redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica.

Revisione prezzi e subappalto

Il Correttivo estende la disciplina della revisione prezzi anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati alla stazione appaltante. Il diritto alla revisione opera anche in assenza di una clausola espressa, perché l’obbligo deriva direttamente dalla legge.

Subappalto nel Codice Appalti dopo il Correttivo

Il Correttivo è intervenuto su più punti della disciplina del subappalto contenuta nell’articolo 119 del Codice dei Contratti Pubblici. Le modifiche riguardano soprattutto la quota riservata alle PMI, l’obbligo di inserire le clausole di revisione prezzi nei contratti di subappalto, il CCNL applicabile al subappaltatore, l’estensione della disciplina al subappalto a cascata e l’utilizzo dei certificati di esecuzione lavori ai fini della qualificazione.

Riserva del 20% del subappalto alle PMI

Il nuovo comma 2-bis dell’articolo 119 prevede che una quota minima del subappalto sia riservata alle micro, piccole e medie imprese.

La regola stabilisce che: 

  • almeno il 20% delle prestazioni subappaltabili sia affidato a PMI, come definite dall’articolo 1, comma 1, lettera o), dell’Allegato I.1;
  • l’operatore economico può indicare in offerta una percentuale diversa, ma deve motivare la scelta in relazione all’oggetto dell’appalto, alla natura delle prestazioni o alle caratteristiche del mercato di riferimento; 
  • la stazione appaltante, a sua volta, può escludere la riserva con motivazione espressa nella decisione a contrarre.

Questa modifica incide già sulla preparazione dell’offerta, perché impone di verificare se la quota destinata alle PMI debba essere mantenuta, rimodulata o esclusa con adeguata motivazione.

Clausole di revisione prezzi nei contratti di subappalto

Il Correttivo ha inserito nell’articolo 119 il comma 2-bis, che impone l’inserimento di clausole di revisione prezzi:

Le clausole devono riferirsi alle specifiche prestazioni o lavorazioni affidate e si attivano al ricorrere delle condizioni previste dall’articolo 60 del Codice. Il subappaltatore conserva il diritto alla revisione anche quando il contratto non contiene una previsione espressa, perché la disciplina opera per eterointegrazione.

La funzione della norma è estendere anche al subappaltatore il meccanismo di adeguamento dei costi previsto per il contratto principale.

Gli articoli 8 e 14 dell’Allegato II.2-bis regolano le modalità applicative.

Se la stazione appaltante paga direttamente il subappaltatore, la determinazione e il pagamento degli importi dovuti a titolo di revisione avvengono secondo l’articolo 5 dell’Allegato.

Negli altri casi, provvede l’appaltatore, nel rispetto:

  • dell’articolo 60 del Codice;
  • dell’Allegato II.2-bis;
  • di quanto previsto dal contratto di subappalto.

Resta in capo all’appaltatore la responsabilità per la corretta attuazione degli obblighi previsti dall’articolo 119, comma 2-bis.

Il diritto alla revisione opera anche se il contratto di subappalto non contiene una clausola espressa: l’obbligo deriva direttamente dalla legge e integra il contenuto del contratto.

Il CCNL applicabile al subappaltatore: equivalenza delle tutele

Il Correttivo ha sostituito il comma 12 dell’articolo 119, che disciplina il contratto collettivo di lavoro applicabile al subappaltatore.

Nella formulazione post-Correttivo il subappaltatore è tenuto ad applicare il medesimo CCNL del contraente principale. È però consentita una deviazione: il subappaltatore può applicare un contratto collettivo differente, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del CCNL indicato dall’appaltatore o tutele equivalenti.

La modifica attenua il vincolo rigido della disciplina previgente, che imponeva l’identità del CCNL ogni volta che le attività oggetto di subappalto coincidessero con quelle caratterizzanti l’appalto o riguardassero le categorie prevalenti.

La verifica dell’equivalenza delle tutele segue i criteri dell’articolo 11 del Codice e dell’Allegato I.01, entrambi trattati più avanti nella sezione dedicata al CCNL.

Subappalto a cascata e certificati di esecuzione lavori

Il Correttivo ha aggiunto un periodo al comma 17 dell’articolo 119, stabilendo che la disciplina del subappalto si applica anche al subappalto a cascata: la fattispecie in cui l’esecuzione delle prestazioni subappaltate sia oggetto di un ulteriore subappalto.

Di conseguenza anche il subappalto a cascata richiede l’autorizzazione della stazione appaltante, secondo le regole generali dell’articolo 119.

Sul versante della qualificazione, il comma 20 dell’articolo 119 chiarisce l’utilizzo dei certificati di esecuzione lavori (CEL) relativi alle prestazioni subappaltate.

I CEL emessi dalle stazioni appaltanti per attestare l’esecuzione delle opere:

  • possono essere utilizzati dai soli subappaltatori per ottenere o rinnovare l’attestazione SOA;
  • non sono più utilizzabili dall’appaltatore principale per la qualificazione delle opere eseguite tramite subappalto.

La previsione rafforza il collegamento tra esecuzione effettiva delle lavorazioni e curriculum qualificante dell’impresa.

PMI e accesso alle gare: contratti riservati, lotti e garanzie

Il Correttivo dedica un gruppo di disposizioni alla promozione dell’accesso delle micro, piccole e medie imprese al mercato degli appalti pubblici. Le misure intervengono su più profili: contratti riservati sotto soglia, suddivisione in lotti, garanzie, subappalto e accordo di collaborazione plurilaterale.

Contratti riservati sottosoglia europea

Il Correttivo attribuisce alle stazioni appaltanti la facoltà di riservare alle PMI la partecipazione alle procedure di affidamento o l’esecuzione del contratto, purché si tratti di affidamenti di importo inferiore alle soglie europee.

La riserva può riguardare:

  • la partecipazione alla procedura;
  • l’esecuzione del contratto;
  • entrambe.

La scelta resta affidata alla stazione appaltante, che la valuta in relazione all’oggetto dell’appalto, alle caratteristiche delle prestazioni e al mercato di riferimento.

Suddivisione in lotti funzionali, prestazionali e quantitativi

La suddivisione in lotti resta uno degli strumenti principali per ampliare l’accesso delle PMI alle gare pubbliche. La frammentazione dell’appalto in porzioni più contenute consente infatti la partecipazione anche a operatori che non avrebbero dimensioni sufficienti per concorrere sull’intero contratto.

Il Codice già impone la suddivisione in lotti e il Correttivo ne rafforza l’obbligo. I lotti possono essere:

  • funzionali, se ciascuno è idoneo a svolgere una funzione autonoma;
  • prestazionali, se corrispondono a prestazioni distinte;
  • quantitativi, se rappresentano una frazione dell’importo complessivo.

Quando la stazione appaltante decide di non suddividere l’appalto in lotti, deve motivare espressamente questa scelta.

Riduzione delle garanzie

Per gli appalti sotto soglia europea, la garanzia definitiva è fissata per legge nella misura del 5% dell’importo contrattuale. Proprio perché questa riduzione opera già a monte, nel sottosoglia non si applicano le ulteriori riduzioni previste dall’articolo 106, comma 8. Nel soprasoglia restano invece applicabili le riduzioni ordinarie, comprese quelle previste per PMI e imprese certificate.

Accordo di collaborazione plurilaterale

Il Correttivo ha introdotto nel Codice l’articolo 82-bis e l’Allegato II.6-bis, che disciplinano l’accordo di collaborazione plurilaterale. Si tratta di una figura contrattuale distinta sia dal raggruppamento temporaneo di imprese sia dal consorzio.

L’accordo definisce modalità e obiettivi di collaborazione tra le parti coinvolte nell’esecuzione di un contratto pubblico. Tra gli obiettivi indicati dalla norma rientra anche la promozione della partecipazione ai subappalti e ai subcontratti delle PMI con sede operativa nell’ambito territoriale di riferimento delle prestazioni.

Criteri premiali per le PMI

Accanto a queste misure, il Correttivo conferma l’utilizzo dei criteri premiali a favore delle PMI nell’ambito dei criteri di aggiudicazione.

Le stazioni appaltanti possono attribuire punteggi aggiuntivi alle imprese che rispondono ai requisiti indicati nel bando, nell’ambito dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La definizione concreta dei criteri resta rimessa alla singola stazione appaltante, in funzione dell’oggetto della procedura.

CCNL e clausole sociali negli appalti pubblici dopo il Correttivo

Il D.Lgs. 209/2024 ha modificato in modo rilevante la disciplina del CCNL applicabile al personale impiegato nell’esecuzione di un appalto pubblico. L’intervento riguarda tre profili: la riformulazione dell’articolo 11 del Codice con il nuovo Allegato I.01, la riscrittura delle clausole sociali dell’articolo 57 e la disciplina della dichiarazione di equivalenza per gli operatori economici che applicano un contratto collettivo diverso da quello indicato nei documenti di gara.

Il nuovo articolo 11 e l’Allegato I.01

L’articolo 11 del Codice impone alla stazione appaltante di indicare, nei documenti di gara e nella decisione a contrarre, il CCNL applicabile al personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto o della concessione.

Il Correttivo ha aggiunto il comma 2-bis, che disciplina il caso delle prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie comprese nello stesso appalto. Quando queste prestazioni includono attività diverse da quelle prevalenti, pur all’interno della stessa categoria omogenea, la stazione appaltante deve indicare anche il CCNL in vigore nel settore e nella zona di riferimento, stipulato dalle associazioni e dagli enti più rappresentativi sul piano nazionale.

Il nuovo Allegato I.01 definisce i criteri per individuare correttamente il contratto collettivo applicabile. In particolare, regola:

  • i parametri per identificare il CCNL strettamente connesso all’oggetto dell’appalto;
  • le modalità con cui può essere applicato un CCNL diverso tramite dichiarazione di equivalenza;
  • i criteri per valutare eventuali scostamenti marginali tra contratti collettivi.

Questo assetto mira a rendere più uniforme l’individuazione del CCNL e a ridurre le contestazioni nella fase di gara.

Clausole sociali e tutela dei lavoratori

Il Correttivo ha riscritto anche l’articolo 57, dedicato alle clausole sociali da inserire nei bandi, negli avvisi e negli inviti relativi agli affidamenti di lavori, di servizi non intellettuali e ai contratti di concessione.

Le clausole sociali diventano un elemento essenziale dell’offerta e richiedono il rispetto di tre profili:

  • l’applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative;
  • la connessione tra il CCNL applicato e l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa, anche in maniera prevalente;
  • la tutela dei livelli occupazionali e delle condizioni economiche e normative già riconosciute ai lavoratori.

Il riferimento all’attività svolta anche in maniera prevalente amplia il criterio di collegamento tra contratto collettivo e appalto e rende meno rigida la corrispondenza formale tra CCNL e oggetto della prestazione.

Dichiarazione di equivalenza del CCNL

L’operatore economico che intende applicare al personale impiegato nell’appalto un CCNL diverso da quello indicato dalla stazione appaltante può farlo a due condizioni.

La prima è la presentazione di una dichiarazione di equivalenza, con cui l’operatore attesta che il contratto collettivo alternativo garantisce ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative oppure tutele equivalenti rispetto a quelle previste dal CCNL indicato nei documenti di gara.

La seconda è la verifica della stazione appaltante, che deve valutare la dichiarazione secondo i criteri fissati dall’Allegato I.01. Il Correttivo conferma quindi l’obbligo di controllo e ne precisa il quadro di riferimento.

Le linee guida sulle modalità di attestazione dell’equivalenza e sulla valutazione degli scostamenti marginali sono adottate dal Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, secondo quanto previsto dallo stesso Allegato I.01.

La disciplina sul CCNL si estende anche al subappaltatore, in base all’articolo 119, comma 12, del Codice.

Requisiti, SOA e qualificazione: verifiche prima dell’offerta

Il Correttivo è intervenuto anche sul sistema di qualificazione degli operatori economici, con modifiche che incidono sulla partecipazione alle gare e sulla verifica dei requisiti. I punti da considerare riguardano le categorie scorporabili, le lavorazioni di particolare complessità tecnica, l’estensione del periodo utile per dimostrare i requisiti nei servizi e nelle forniture e la disciplina dei consorzi stabili.

Categorie scorporabili e qualificazione obbligatoria

Nel sistema del Codice, le lavorazioni si distinguono in categoria prevalente e categorie scorporabili. Prima del Correttivo, le categorie scorporabili erano a loro volta divise tra categorie a qualificazione obbligatoria e non obbligatoria, con effetti interpretativi non sempre lineari.

Il Correttivo ha unificato il regime. L’Allegato II.12, come modificato dal D.Lgs. 209/2024, non distingue più tra categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria e non obbligatoria: oggi tutte le categorie di opere scorporabili, generali o specializzate, richiedono la qualificazione obbligatoria.

Sul piano della partecipazione, questo significa che il concorrente singolo può presentarsi alla gara se possiede i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente. Per eseguire direttamente tutte le lavorazioni, però, deve essere qualificato anche per ciascuna delle categorie scorporabili. In mancanza di questa qualificazione, l’esecuzione delle relative lavorazioni deve avvenire tramite subappalto.

Lavorazioni di particolare complessità tecnica

Il Correttivo ha modificato anche il parametro che serve a individuare le lavorazioni di particolare complessità tecnica.

L’Allegato I.7, all’articolo 40, abbassa la soglia di riferimento:

  • dal 15% della disciplina precedente;
  • al 10% del valore complessivo dell’appalto.

Questa soglia non opera come vincolo automatico, ma come criterio utile nella redazione degli atti di gara e nella valutazione delle lavorazioni che richiedono una qualificazione specifica. Incide quindi sia sulla struttura del bando sia sulla verifica preliminare dei requisiti da parte dell’impresa.

Requisiti nei servizi e nelle forniture: quinquennio e decennio

Per i contratti di servizi e forniture, il Correttivo ha ampliato in via transitoria l’arco temporale utile per dimostrare i requisiti di ordine speciale previsti dall’articolo 100 del Codice.

Per la capacità economico-finanziaria, i requisiti possono essere dimostrati sulla base dei migliori tre anni del quinquennio precedente alla data di indizione della gara, e non più soltanto sull’ultimo triennio.

Per la capacità tecnica e professionale, rilevano invece i contratti analoghi eseguiti negli ultimi dieci anni, anche a favore di soggetti privati, in luogo del precedente riferimento all’ultimo triennio.

Questa estensione amplia la platea degli operatori che possono spendere requisiti maturati in un arco temporale più ampio e incide in modo diretto sulla verifica della documentazione da predisporre prima dell’offerta.

Consorzi stabili e cumulo dei requisiti

Il Correttivo è intervenuto anche sull’articolo 67 del Codice, con modifiche che riguardano i consorzi stabili e il calcolo dei requisiti ai fini della partecipazione alla gara.

Per gli appalti di servizi e forniture, i requisiti tecnici e finanziari sono calcolati cumulativamente in capo al consorzio, anche quando sono posseduti dalle singole imprese consorziate. Il principio del cumulo opera anche quando le consorziate non partecipano direttamente all’esecuzione del contratto.

Il Correttivo ha inoltre precisato che:

  • i consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane devono indicare in offerta per quali consorziati concorrono;
  • possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati in proprio dal consorzio, e non quelli delle singole consorziate;
  • la stessa impresa non può partecipare a più di un consorzio stabile.

Nel complesso, queste modifiche rendono più definito il quadro dei requisiti spendibili e semplificano le verifiche richieste nella fase di ammissione alla gara.

Servizi di ingegneria e architettura dopo il Correttivo

Il Correttivo interviene sulla disciplina dell’equo compenso nei contratti pubblici con una regolazione più precisa dei corrispettivi, delle regole di ribasso e della verifica dell’anomalia. Le modifiche riguardano in particolare i servizi di ingegneria e architettura e, più in generale, i servizi di natura tecnica e intellettuale.

Le novità principali sono contenute nell’articolo 41 del Codice, integrato con nuovi commi dedicati alla determinazione dei corrispettivi e ai limiti di ribasso.

La regola del 65% fisso e del 35% ribassabile

Per i servizi tecnici di importo pari o superiore a 140.000 euro, il Correttivo introduce una ripartizione rigida della base di gara:

  • il 65% dell’importo è un prezzo fisso non ribassabile;
  • il restante 35% è la quota su cui può essere formulato il ribasso;
  • alla componente economica può essere attribuito un punteggio massimo di 30 punti.

Il punteggio dell’offerta economica è calcolato secondo i metodi previsti dall’Allegato I.13, con formule non lineari che limitano l’incidenza dei ribassi più spinti sulla sola quota ribassabile.

Affidamento diretto sotto 140.000 euro

Per i contratti di servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore a 140.000 euro affidati in via diretta, il Correttivo prevede una regola distinta.

I corrispettivi determinati secondo i criteri previsti dal Codice possono essere ridotti in misura non superiore al 20%. In questa fascia, quindi, il ribasso incontra un limite espresso.

Verifica delle offerte anomale

Il Correttivo estende ai servizi di ingegneria e architettura la disciplina generale della verifica delle offerte anomale.

Un ribasso che incide sul corrispettivo in misura incompatibile con i parametri di congruità economica può condurre all’esclusione dell’offerta. La verifica dell’anomalia si coordina con il sistema del 65/35: da un lato una parte del corrispettivo resta sottratta al ribasso, dall’altro la procedura consente di valutare le offerte che comprimono in modo eccessivo la parte ribassabile.

Questa parte della disciplina incide soprattutto sulla costruzione dell’offerta economica nei servizi tecnici, perché riduce lo spazio del ribasso e rafforza il controllo sulla sostenibilità complessiva del corrispettivo.

Fase esecutiva e gestione del contratto

Il Correttivo interviene anche su alcuni profili della fase esecutiva che incidono sui tempi di stipula e sulla gestione delle modifiche contrattuali. Per chi partecipa a una gara, i punti da considerare con maggiore attenzione riguardano lo stand still e la disciplina delle varianti e degli errori progettuali.

Stand still a 32 giorni

Lo stand still è il termine che deve intercorrere tra l’aggiudicazione e la stipula del contratto. In questo periodo il contratto non può essere sottoscritto, così da consentire ai concorrenti non aggiudicatari di proporre eventuali impugnazioni.

Il Correttivo ha modificato l’articolo 18 del Codice, riducendo questo termine da 35 a 32 giorni per gli appalti sopra soglia europea. Il termine non si applica ai contratti di importo inferiore alle soglie europee.

Resta fermo il termine di 30 giorni per l’impugnazione.

Varianti, modifiche migliorative ed errori progettuali

Il Correttivo ha inciso sulla disciplina delle modifiche contrattuali prevista dall’articolo 120 del Codice, con particolare riguardo alle varianti in corso d’opera e agli errori progettuali.

Tra le modifiche più rilevanti rientrano:

  • l’ammissibilità delle modifiche migliorative che, senza maggiori costi, comportano un miglioramento qualitativo dell’opera o una riduzione dei tempi di esecuzione;
  • la gestione degli errori o delle omissioni progettuali, con obbligo per la stazione appaltante di verificarli tempestivamente in contraddittorio con il progettista e con l’appaltatore;
  • l’individuazione di soluzioni che consentano la prosecuzione dei lavori senza blocchi o ritardi evitabili.

Controlli da fare prima di partecipare a una gara

Dopo il Correttivo, alcune verifiche meritano attenzione già nella fase di preparazione dell’offerta. I profili da controllare con maggiore frequenza riguardano:

  1. il calcolo economico dell’offerta, soprattutto nei contratti in cui rilevano revisione prezzi, limiti al ribasso o regole specifiche sui corrispettivi;
  2. la contrattualistica del subappalto, da aggiornare in funzione delle clausole di revisione prezzi, della quota riservata alle PMI e della disciplina sul CCNL del subappaltatore;
  3. i requisiti spendibili in gara, con particolare riguardo all’estensione temporale prevista per servizi e forniture;
  4. le categorie di lavorazioni e la relativa copertura SOA, per verificare se l’esecuzione diretta sia consentita o richieda il ricorso al subappalto;
  5. il CCNL indicato nei documenti di gara e, se necessario, la predisposizione della dichiarazione di equivalenza;
  6. le regole specifiche applicabili ai servizi tecnici, in particolare nei casi in cui operano limiti di ribasso, quote non ribassabili o verifica dell’anomalia.

Hai una gara pubblica da valutare?

Il Correttivo al Codice Appalti ha modificato regole che incidono già nella fase di preparazione dell’offerta e continuano a rilevare nell’esecuzione del contratto. Per questo, in molti casi, è utile esaminare con attenzione documenti di gara, requisiti, subappalto, corrispettivi e disciplina applicabile al personale.

Mi occupo di diritto dei contratti pubblici e seguo imprese e operatori economici nella partecipazione alle gare, nella gestione delle criticità durante l’esecuzione e nella tutela in caso di esclusione o controversia. Se hai una procedura da esaminare o una questione da approfondire, puoi contattarmi.

Andrea de Bonis

Avvocato amministrativista, patrocinante in Cassazione e Giurisdizioni Superiori. Laureato con Masters alla Lumsa, esperto in appalti e contratti pubblici. Partner di 24 Avvocati e relatore universitario, pubblico articoli specialistici con un linguaggio chiaro e accessibile, rendendo il diritto comprensibile a tutti.