Appalto integrato in 1 minuto
Cosa deve sapere l’impresa che vuole partecipare
L’appalto integrato è una formula che conviene alle stazioni appaltanti e alle imprese organizzate e strutturate, perché unisce progettazione esecutiva e lavori in un unico contratto. Meno passaggi, più controllo.
Vantaggi
- Tempi più rapidi: progetto ed esecuzione avanzano insieme, meno attese e tempi morti
- Maggiore controllo dei costi: l’impresa governa scelte tecniche e soluzioni operative.
- Un solo referente: meno conflitti tra progettisti e cantiere.
- Offerta “chiavi in mano”: sempre più richiesta da stazioni appaltanti e privati.
Cosa cambia rispetto a un appalto tradizionale
- Ti prendi la responsabilità del progetto: anche se lo affidi a partner esterni.
- Anticipi la progettazione: serve solidità finanziaria.
- Serve capacità di coordinamento: progettisti, fornitori e cantiere devono lavorare come un’unica squadra.
Quando conviene davvero
- Lavori non troppo grandi, ma tecnicamente articolati.
- Gare dove conta la qualità dell’offerta, non solo il ribasso.
- Se hai rapporti stabili con progettisti (non collaborazioni occasionali).
- Se vuoi salire di livello senza aumentare troppo il volume.
Perché l’appalto integrato è giuridicamente più rischioso
Con l’appalto integrato l’impresa:
- Risponde anche del progetto, non solo dei lavori.
- Assume obblighi contrattuali più ampi e spesso poco evidenti.
- Si lega a progettisti e partner con responsabilità incrociate.
Un errore contrattuale può costare anni di contenzioso o l’esclusione da future gare.
📄 Dove l’avvocato fa davvero la differenza
Un avvocato esperto in appalti serve soprattutto per:
- Leggere il bando “tra le righe” e individuare clausole pericolose.
- Valutare rischi nascosti su programmazione, analisi progettuale, varianti, tempi, penali e riserve.
- Controllare contratti con progettisti e partner (chi paga cosa se qualcosa va storto).
- Evitare cause di esclusione formale, spesso banali ma fatali.
⬇️ Leggi l’articolo completo qua sotto
Cos’è l’appalto integrato
L’appalto integrato è il contratto con cui la stazione appaltante affida a un unico operatore economico sia la progettazione esecutiva sia la realizzazione dei lavori, sulla base di un Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE) predisposto dall’amministrazione.
La differenza rispetto all’appalto tradizionale è sostanziale:
- Nell’appalto ordinario l’impresa esegue un progetto esecutivo già redatto dalla stazione appaltante
- Nell’appalto integrato, invece, è l’impresa aggiudicataria a sviluppare il progetto esecutivo, partendo dal PFTE posto a base di gara.
Questo comporta uno spostamento del rischio progettuale sull’appaltatore, con conseguenze importanti nella fase esecutiva: l’impresa ha meno margine per contestare criticità derivanti da scelte progettuali che ha contribuito a definire.
Il riferimento normativo è l’articolo 44 del D.Lgs. 36/2023, che disciplina l’affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori.
Il Codice prevede anche un limite esplicito: l’appalto integrato non è ammesso per le opere di manutenzione ordinaria.
Dall’eccezione alla regola: cosa cambia con il Codice Appalti 2023
Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici ha profondamente modificato il ruolo dell’appalto integrato.
Nel sistema precedente, disciplinato dal Codice del 2016, l’affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione era considerato una soluzione eccezionale, utilizzabile solo in presenza di specifiche esigenze tecniche o innovative.
Con il D.Lgs. 36/2023 la prospettiva cambia: l’appalto integrato diventa una modalità ordinaria di affidamento, coerente con il principio del risultato previsto dall’articolo 1 del Codice, che mira ad accelerare la realizzazione delle opere pubbliche.
La stazione appaltante può quindi scegliere l’appalto integrato quando ritiene che l’affidamento congiunto consenta una gestione più efficiente del progetto, purché la decisione sia tecnicamente motivata, in particolare con riferimento al rischio di scostamenti tra progetto e realizzazione.
Il Decreto Correttivo 2024 ha ulteriormente chiarito questo impianto: la legittimità dell’appalto integrato non dipende più da situazioni straordinarie (come interventi urgenti o finanziati dal PNRR), ma soprattutto dalla qualità del PFTE posto a base di gara e dalla valutazione effettuata dalla stazione appaltante.
Questo significa che nei prossimi anni è ragionevole aspettarsi un ricorso sempre più frequente all’appalto integrato, soprattutto nelle amministrazioni più strutturate.
Per le imprese, conoscere le regole di partecipazione e i rischi specifici di questo modello contrattuale non è più una competenza di nicchia, ma una condizione essenziale per operare nel mercato dei lavori pubblici.
Differenza tra appalto integrato e appalto tradizionale
La principale differenza tra appalto integrato e appalto tradizionale riguarda la distribuzione delle responsabilità tra stazione appaltante e impresa.
Nell’appalto tradizionale la pubblica amministrazione affida all’impresa solo l’esecuzione dei lavori, sulla base di un progetto esecutivo già definito.
Nell’appalto integrato, invece, l’impresa è chiamata a svolgere sia la progettazione esecutiva sia la realizzazione dell’opera, partendo dal PFTE predisposto dalla stazione appaltante.
Questo comporta un trasferimento più ampio di responsabilità sull’operatore economico.
| Appalto tradizionale | Appalto integrato |
| Progetto esecutivo redatto dalla stazione appaltante | Progetto esecutivo sviluppato dall’impresa |
| L’impresa esegue lavori già progettati | L’impresa progetta ed esegue |
| Maggior possibilità di contestare errori progettuali | Maggiore responsabilità progettuale |
| Separazione tra progettista e impresa | Integrazione tra progettazione ed esecuzione |
Come funziona l’appalto integrato: le fasi della procedura
La procedura di appalto integrato segue un iter preciso, dove ogni fase comporta adempimenti specifici.
1. La stazione appaltante predispone e approva il PFTE
Tutto parte dal Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica. È la stazione appaltante a redigerlo e validarlo prima di avviare la gara. Il PFTE deve contenere tutte le informazioni necessarie a definire le caratteristiche principali dell’intervento — geometriche, formali, tecnico-costruttive — in modo sufficientemente dettagliato da consentire agli operatori di formulare offerte consapevoli e comparabili.
Questo punto è fondamentale: la qualità del PFTE condiziona l’intera vita del contratto. Un PFTE carente o impreciso è spesso all’origine dei contenziosi in fase esecutiva.
2. Indizione della gara con criterio OEPV obbligatorio
La stazione appaltante pubblica il bando. Il criterio di aggiudicazione è obbligatoriamente quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Non è ammesso il massimo ribasso.
L’offerta deve indicare separatamente il corrispettivo richiesto per la progettazione e quello per l’esecuzione dei lavori. In questa fase, l’impresa deve già aver risolto la questione della qualificazione per la progettazione.
3. Sviluppo del progetto esecutivo dopo l’aggiudicazione
Una volta aggiudicata la gara, spetta all’impresa vincitrice sviluppare il progetto esecutivo, partendo dalle indicazioni del PFTE. Il progetto esecutivo non può discostarsi significativamente dal PFTE per qualità e quantità delle lavorazioni previste: le modifiche sono ammesse solo nei limiti stabiliti dal Codice.
4. Verifica e approvazione del progetto esecutivo
Prima dell’avvio dei lavori, il progetto esecutivo deve essere verificato e approvato dalla stazione appaltante. Per gli appalti integrati di importo pari o superiore alla soglia europea (5.538.000 euro), il MIT con parere n. 3289/2025 ha confermato che la verifica deve essere affidata a un organismo di controllo accreditato esterno ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020.
5. Esecuzione dei lavori
Solo dopo l’approvazione del progetto esecutivo possono iniziare i lavori. Da questo momento, l’impresa opera in un contesto di responsabilità più ampia rispetto all’appalto tradizionale: avendo sviluppato il progetto, non potrà facilmente contestare scelte progettuali proprie come fonte di maggiori oneri.
Come partecipare all’appalto integrato: i requisiti di progettazione
La disciplina dei requisiti di partecipazione nell’appalto integrato richiede che l’operatore economico dimostri di possedere le competenze necessarie sia per l’esecuzione dei lavori che per la progettazione esecutiva. L’articolo 44, comma 3, prevede tre modalità alternative: il possesso interno dei requisiti, l’indicazione di un progettista esterno qualificato o la partecipazione in raggruppamento temporaneo con soggetti qualificati.
1. Possedere internamente i requisiti prescritti per i progettisti
L’impresa che dispone di una struttura tecnica interna qualificata può dimostrare direttamente i requisiti di progettazione. La qualificazione comprende anche l’uso di metodi e strumenti digitali per la gestione informativa mediante modellazione (BIM). Si tratta della soluzione più solida sul piano della responsabilità, ma anche la meno comune: richiede un’organizzazione interna strutturata che la maggior parte delle imprese di costruzione non ha.
2. Indicare in offerta un progettista esterno qualificato
È la modalità più diffusa. L’impresa individua un professionista o studio qualificato tra i soggetti elencati all’art. 66 del Codice e lo indica nell’offerta. Il progettista indicato non assume la qualità di concorrente: il rapporto è di collaborazione professionale, con responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante per l’attività di progettazione.
3. Partecipare in raggruppamento temporaneo con soggetti qualificati per la progettazione
L’impresa di costruzione può costituire un RTI con uno o più professionisti o società di ingegneria e architettura qualificati ai sensi dell’art. 66 del Codice. Il progettista entra nella compagine come mandante, con una quota di partecipazione corrispondente alla parte di prestazione che apporta, inclusa la componente di progettazione. I requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali vengono ripartiti tra i componenti del raggruppamento in proporzione alle rispettive quote.
I rischi per l’impresa: cosa sapere prima di partecipare
È in questa fase che l’appalto integrato si distingue più nettamente dall’appalto tradizionale.
Partecipare a una gara di questo tipo significa assumere un livello di rischio progettuale più elevato, perché l’impresa non si limita a eseguire i lavori, ma sviluppa anche il progetto esecutivo.
Il rischio progettuale
Nell’appalto tradizionale l’impresa realizza un progetto già definito dalla stazione appaltante.
Se emergono errori progettuali o carenze tecniche, può contestarli e iscrivere riserve.
Nell’appalto integrato la situazione è diversa: l’impresa sviluppa il progetto esecutivo e quindi risponde delle scelte progettuali contenute nel progetto stesso.
La giurisprudenza è consolidata su questo punto: chi redige il progetto esecutivo assume la responsabilità delle soluzioni progettuali adottate e difficilmente potrà contestarle in fase esecutiva.
Il PFTE
Il vero punto critico dell’appalto integrato non è il progetto esecutivo, ma il PFTE posto a base di gara.
Se il PFTE contiene errori, omissioni o studi preliminari insufficienti, come:
- indagini geologiche incomplete
- interferenze non mappate
- stime dimensionali imprecise
l’impresa si trova a sviluppare il progetto esecutivo su basi tecniche fragili, con il rischio che costi e tempi di realizzazione divergano significativamente rispetto all’offerta presentata in gara.
Il ruolo del Capitolato Speciale
In un appalto integrato il Capitolato Speciale d’Appalto (art. 87 D.Lgs. 36/2023) assume un ruolo centrale.
Non si tratta di un documento formale, ma del testo contrattuale che deve definire:
- quali rischi restano a carico della stazione appaltante
- quali attività tecniche sono invece poste a carico dell’impresa
In particolare, il Capitolato può prevedere che l’impresa debba effettuare ulteriori verifiche tecniche, come:
- approfondimenti progettuali
- analisi tecniche aggiuntive
- indagini o sondaggi non previsti nel PFTE
Per questo motivo il Capitolato deve essere analizzato prima della presentazione dell’offerta, non dopo l’aggiudicazione.
I limiti alle varianti tra PFTE e progetto esecutivo
Il progetto esecutivo deve essere sviluppato in coerenza con il PFTE e non può modificare in modo significativo la qualità o la quantità delle lavorazioni previste.
Le varianti sono ammesse solo nei limiti stabiliti dal Codice e dal Capitolato Speciale.
Questo vincolo riduce la flessibilità operativa dell’impresa nella fase di progettazione esecutiva, soprattutto quando in cantiere emergono condizioni diverse da quelle previste nel PFTE.
Le riserve nell’appalto integrato
Nell’appalto integrato il margine per iscrivere riserve si riduce rispetto all’appalto tradizionale.
Avendo sviluppato il progetto esecutivo, l’impresa assume infatti la responsabilità delle scelte progettuali adottate e non può contestare come causa di maggiori oneri qualcosa che ha progettato essa stessa.
Di conseguenza, le riserve sono normalmente ammissibili solo quando il problema non deriva dal progetto esecutivo dell’impresa, ma da carenze o omissioni del PFTE posto a base di gara.
Questa distinzione, che in teoria appare chiara, nella pratica è spesso difficile da tracciare. Ed è proprio su questo confine che si concentra gran parte del contenzioso negli appalti integrati.
Quando la riserva è ancora possibile
La riserva può essere legittimamente iscritta quando, durante l’esecuzione, emergono condizioni non previste nel PFTE, ad esempio:
- Interferenze sotterranee non mappate
- Caratteristiche geologiche diverse da quelle indicate negli studi preliminari
- Vincoli o limitazioni non segnalati nei documenti di gara.
In questi casi l’impresa deve dimostrare che tali omissioni rientravano nel perimetro di responsabilità della stazione appaltante.
La Cassazione civile (maggio 2024) ha chiarito che l’omessa esecuzione degli studi e delle verifiche preliminari che il PFTE pone a carico dell’amministrazione può configurare una violazione del dovere di cooperazione del committente.
Per sostenere efficacemente la riserva è quindi fondamentale documentare fin dall’inizio le discrepanze tra quanto indicato nel PFTE e quanto effettivamente riscontrato in cantiere.
Gestione della fase esecutiva: rischi, responsabilità e obbligo di cooperazione
Nell’appalto integrato la responsabilità progettuale dell’impresa è più ampia rispetto all’appalto tradizionale. Tuttavia, tale responsabilità non è assoluta.
La Cassazione Civile, con l’ordinanza n. 16346 del 12 giugno 2024, ha ribadito che anche la stazione appaltante è tenuta a rispettare un preciso obbligo di cooperazione nei confronti dell’appaltatore. Nel rapporto contrattuale di appalto, il committente deve adottare comportamenti idonei a rendere possibile l’adempimento dell’impresa (mora credendi).
Se l’interruzione dei lavori o i maggiori oneri derivano, ad esempio, da:
- Mancata scelta tempestiva dei materiali
- Indicazioni tecniche incomplete
- Carenze negli studi preliminari (indagini geologiche, mappatura delle interferenze)
e tali attività rientravano tra gli obblighi della stazione appaltante nella fase di PFTE, l’impresa può legittimamente iscrivere riserve.
La Suprema Corte ha chiarito che l’omessa cooperazione del committente può configurare un inadempimento contrattuale, con conseguente diritto dell’appaltatore al risarcimento dei danni.
Come tutelarsi in fase esecutiva
La documentazione è tutto. Annotare nel giornale dei lavori ogni criticità emersa, segnalare tempestivamente al direttore dei lavori le difformità rispetto al PFTE, e non attendere la fine dei lavori per formalizzare le contestazioni sono passaggi che condizionano la tenuta di qualsiasi riserva in sede di collaudo o contenzioso.
Per approfondire il tema delle riserve e della gestione del contratto dopo l’aggiudicazione, puoi consultare la nostra guida qui.
Puoi inoltre approfondire con l’articolo sulla risoluzione del contratto di appalto.
Le principali novità 2024–2026
Negli ultimi due anni la disciplina dell’appalto integrato è stata ulteriormente precisata attraverso interventi normativi, correttivi al Codice dei Contratti Pubblici e chiarimenti provenienti da ANAC, giurisprudenza e Ministero delle Infrastrutture.
Questi aggiornamenti incidono su diversi aspetti della procedura: dalla remunerazione della progettazione alla verifica dei progetti, fino ai requisiti di partecipazione e alla gestione dei rapporti tra imprese e progettisti.
L’equo compenso e la regola del 65/35 nel correttivo 2024
Il Decreto Correttivo 2024 ha integrato nel Codice dei Contratti Pubblici la disciplina dell’equo compenso prevista dalla Legge 49/2023.
L’obiettivo è bilanciare due esigenze spesso in tensione tra loro:
- Garantire una remunerazione adeguata ai professionisti
- Mantenere un confronto competitivo tra le offerte
Per i servizi di ingegneria e architettura – e quindi anche per la quota di progettazione negli appalti integrati – il correttivo ha introdotto una nuova regola di calcolo del compenso.
Il meccanismo è definito dagli articoli 41 (commi 15-bis e seguenti) e 108 del Codice.
In sintesi:
- Il 65% del corrispettivo calcolato secondo i parametri ministeriali (Allegato I.13) è prezzo fisso non ribassabile
- Solo il restante 35% può essere oggetto di ribasso in sede di offerta economica
- Il punteggio economico deve essere calcolato con metodi non lineari, con un tetto massimo del 30% del punteggio complessivo
Questa disciplina mira a garantire un’equa remunerazione della qualità del lavoro svolto, impedendo ribassi eccessivi che potrebbero compromettere la sicurezza e l’affidabilità delle scelte progettuali.
Nel caso di affidamenti diretti sotto i 140.000 euro, il correttivo prevede inoltre che lo sconto massimo applicabile non possa superare il 20% dell’importo base.
Schema sintetico della regola 65/35
| Parametro economico | Disciplina post-correttivo 2024 |
| Quota inderogabile (Prezzo fisso) | 65% del valore parametrico |
| Quota ribassabile | 35% del valore parametrico |
| Tetto punteggio economico | Massimo 30% del punteggio totale |
| Riduzione in affidamento Diretto | Massimo 20% rispetto all’importo base |
La natura giuridica del progettista indicato e il caso TAR Sicilia 3737/2025
La sentenza del TAR Sicilia n. 3737 del 24 dicembre 2025 ha chiarito che il progettista non assume la qualità di concorrente o offerente, ma opera come un prestatore d’opera professionale ai sensi dell’articolo 2229 del Codice Civile. Di conseguenza, il rapporto tra l’impresa e il professionista non deve necessariamente seguire le formalità del contratto di avvalimento tecnico ex articolo 104 del Codice, poiché l’uso del termine “avvalersi” nell’articolo 44 è considerato atecnico dal legislatore.
Questa distinzione ha implicazioni fondamentali per la gestione della gara:
- Il progettista deve possedere requisiti di affidabilità e capacità tecnica, ma non quelli organizzativi o imprenditoriali tipici di un’impresa.
- L’omessa indicazione iniziale del progettista o irregolarità documentali sul medesimo sono sanabili tramite soccorso istruttorio, in quanto non rendono incerta l’identità del concorrente.
- La sostituzione del progettista in corso di gara è astrattamente ammessa, specialmente in caso di perdita dei requisiti generali, purché non alteri sostanzialmente il contenuto dell’offerta tecnica che ha determinato il punteggio qualitativo.
Limiti alla sostituzione del progettista
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7496/2024, ha posto un limite rigoroso alla sostituibilità: se l’esperienza o le capacità specifiche del progettista originario hanno inciso in modo determinante sulla valutazione dell’offerta tecnica (ad esempio per l’attribuzione di punteggi discrezionali su servizi affini), la sua sostituzione è preclusa per garantire la par condicio tra i partecipanti. La stazione appaltante deve quindi valutare caso per caso se il cambio di professionista alteri la proposta originaria presentata in gara.
Il divieto di prestazioni gratuite e la delibera ANAC 506/2024
Una delle criticità più gravi segnalate dall’ANAC riguarda la pretesa di alcune stazioni appaltanti di acquisire il progetto esecutivo già in sede di offerta tecnica. Con la delibera n. 506 del 6 novembre 2024, l’Autorità ha dichiarato tale richiesta illegittima, in quanto contraria ai principi del risultato, dell’accesso al mercato e della tutela della dignità professionale.
Il progetto esecutivo costituisce l’oggetto principale dell’obbligazione contrattuale dell’aggiudicatario, non un documento utile alla valutazione dell’offerta. Pretenderne la redazione gratuita da parte di tutti i concorrenti configura una violazione del divieto di prestazioni d’opera intellettuale gratuite e altera la concorrenza, favorendo solo gli operatori con maggiori risorse economiche disposti a investire in prestazioni professionali non remunerate. L’offerta deve basarsi su proposte migliorative al PFTE, mentre lo sviluppo dell’esecutivo deve avvenire esclusivamente dopo l’aggiudicazione e la stipula del contratto.
La proporzionalità dei requisiti di fatturato per i progettisti
L’ANAC, con la delibera n. 463/2025, ha censurato la pratica di richiedere ai progettisti requisiti di capacità economico-finanziaria (come il fatturato globale) parametrati sull’intero importo dei lavori. Essendo l’appalto integrato un contratto misto, i requisiti per la componente professionale devono essere commisurati al valore della sola progettazione. Richiedere un fatturato pari al doppio dell’importo dei lavori per una prestazione che vale una frazione minima del totale costituisce una barriera ingiustificata alla concorrenza e una violazione del principio di proporzionalità sancito dall’Allegato II.12 al Codice.
Obblighi di verifica e il parere MIT 3289/2025: La “doppia verifica”
Per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia europea (5.538.000 euro), il sistema di controllo è stato rafforzato. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), con il parere n. 3289 del 27 febbraio 2025, ha chiarito che nell’appalto integrato sussiste l’obbligo di una doppia verifica condotta da organismi di controllo accreditati esternamente ai sensi della norma ISO/IEC 17020.
La sequenza dei controlli deve essere così articolata:
- Verifica del PFTE: deve avvenire prima dell’avvio della procedura di affidamento, a garanzia della qualità del progetto posto a base di gara.
- Verifica del Progetto Esecutivo: deve essere effettuata sul progetto redatto dall’aggiudicatario prima dell’approvazione finale e, necessariamente, prima dell’inizio dei lavori.
Tale onere procedurale è volto a compensare il fatto che la stazione appaltante “perde” il controllo diretto sulla fase di progettazione di dettaglio, delegandola al privato.
La sentenza del Consiglio di Stato sez. V, 22 dicembre 2025, n. 10162 riguarda una procedura di appalto integrato e si occupa del rapporto con il subappalto.
In particolare, la gara aveva ad oggetto progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori, quindi rientrava nello schema dell’appalto integrato previsto dal codice dei contratti pubblici. In questo contesto il tema del subappalto necessario assumeva rilievo perché l’aggiudicatario non possedeva direttamente la qualificazione per alcune lavorazioni specialistiche e aveva dichiarato di volerle affidare in subappalto. Il Consiglio di Stato ha chiarito che il subappalto necessario deve risultare da una dichiarazione chiara e vincolante già in sede di offerta, riferita alle lavorazioni per le quali il concorrente non possiede la qualificazione. Una dichiarazione meramente eventuale non permette di colmare la carenza del requisito.
Il subappalto necessario (o qualificante) costituisce uno strumento che consente all’operatore economico di partecipare alla gara pur in assenza della qualificazione richiesta per alcune lavorazioni, purché tali attività siano affidate a un’impresa qualificata e ciò sia dichiarato espressamente già in sede di offerta. Tuttavia, la dichiarazione deve essere chiara e vincolante, non essendo sufficiente una mera riserva di ricorso al subappalto.
Digitalizzazione e obbligo BIM dal 2025
La digitalizzazione degli appalti pubblici passa anche attraverso l’introduzione obbligatoria del BIM (Building Information Modeling), cioè l’uso di strumenti digitali per la gestione delle informazioni lungo l’intero ciclo di vita dell’opera.
L’articolo 43 del Codice stabilisce che:
- dal 1° gennaio 2025 il BIM è obbligatorio per opere pubbliche di nuova costruzione o interventi superiori a 2 milioni di euro
- per gli interventi su beni culturali la soglia è 5.382.000 euro.
Per rendere possibile questo sistema, la stazione appaltante deve predisporre:
- l’ambiente di condivisione dei dati (CDE)
- il capitolato informativo BIM.
Il Codice prevede inoltre incentivi economici maggiorati fino al 15% per le funzioni tecniche che utilizzano strumenti BIM nella gestione dell’appalto.
Copertura assicurativa dei progettisti interni alla PA
La Corte dei Conti (deliberazione n. 19/2025) ha chiarito un punto importante relativo ai progettisti interni delle amministrazioni pubbliche.
Quando progettazione o verifica sono svolte da tecnici interni alla stazione appaltante, è obbligatoria una copertura assicurativa professionale, finanziata con le risorse previste nel quadro economico dell’intervento.
La polizza copre i danni derivanti dall’attività professionale svolta con colpa lieve, ma non copre i comportamenti dolosi.
La misura è pensata per valorizzare le competenze interne alla pubblica amministrazione senza esporre i tecnici a responsabilità sproporzionate.
Appalto integrato e PNRR
Per i lavori PNRR il legislatore ha previsto il cosiddetto appalto super integrato. In questi casi la gara può essere bandita sulla base del PFTE, e l’aggiudicatario è chiamato a sviluppare sia il progetto definitivo sia quello esecutivo, oltre a realizzare i lavori.
Questo comporta un oggetto contrattuale più esteso e un trasferimento di rischio sull’impresa significativamente maggiore rispetto all’appalto integrato ordinario.
Quale normativa si applica alle gare PNRR
Con l’entrata in vigore del Codice dei Contratti Pubblici si è posto il problema di capire quale normativa applicare alle procedure finanziate con fondi PNRR.
Il Consiglio di Stato (sent. n. 7496/2024) e il TAR Lazio (sent. n. 14366/2024) hanno chiarito che le disposizioni speciali del D.L. 77/2021 continuano ad applicarsi alle procedure PNRR anche se indette dopo il 1° luglio 2023, in quanto normativa speciale che non viene travolta dal nuovo Codice. Per le imprese che partecipano a gare finanziate con fondi PNRR, verificare quale corpus normativo governa la procedura specifica non è un dettaglio formale: incide su requisiti, termini e modalità di gestione del contratto.
Dopo il correttivo 2024, che ha reso l’appalto integrato uno strumento ordinario del Codice, la distanza tra appalti PNRR e appalti ordinari tende progressivamente a ridursi.
Restano tuttavia alcune specificità legate ai finanziamenti europei, soprattutto in termini di controlli e rigidità delle scadenze, che rendono la gestione del rischio in fase di offerta particolarmente delicata per le imprese.
Esclusione dalla gara: le cause più frequenti e i rimedi
Nell’appalto integrato le cause di esclusione seguono le regole generali del Codice dei Contratti Pubblici. Tuttavia, alcune criticità sono più frequenti rispetto all’appalto ordinario, soprattutto per la struttura della partecipazione alla gara, che coinvolge sia l’impresa esecutrice sia il progettista indicato.
Le cause di esclusione più ricorrenti
La causa più frequente riguarda i requisiti di progettazione.
I problemi più comuni sono:
- Indicazione di un progettista privo delle qualificazioni richieste
- Mancata indicazione del progettista in sede di offerta
- Indicazione incompleta rispetto alle categorie di progettazione previste dal bando
Non tutte queste irregolarità comportano automaticamente l’esclusione.
In alcuni casi possono essere sanate tramite soccorso istruttorio, mentre in altri la carenza incide direttamente sulla validità dell’offerta. La distinzione dipende dalla struttura del disciplinare di gara e dal tipo di requisito richiesto.
Altre cause ricorrenti riguardano:
- Irregolarità nella documentazione amministrativa (DGUE incompleto, dichiarazioni mancanti, cauzioni non conformi)
- Requisiti economico-finanziari formulati in modo scorretto dal bando, come nel caso censurato dall’ANAC con la delibera n. 463/2025.
Cosa fare in caso di esclusione
L’esclusione da una gara di appalto integrato deve essere contestata tempestivamente.
Il termine per proporre ricorso al TAR è di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento.
Prima di avviare il ricorso è fondamentale richiedere l’accesso agli atti di gara, per verificare:
- le motivazioni dell’esclusione
- la documentazione presentata dagli altri concorrenti
- eventuali irregolarità nella procedura.
L’accesso agli atti è spesso il passaggio decisivo per valutare la solidità del ricorso.
Se invece l’esclusione è già formalizzata e i termini stanno per scadere, il ricorso al TAR entro 30 giorni resta l’unica tutela effettiva.
Quando conviene l’appalto integrato
L’appalto integrato può rappresentare un’opportunità per le imprese, ma richiede una struttura organizzativa adeguata e una buona capacità di coordinamento tra progettazione ed esecuzione.
Questo modello è particolarmente vantaggioso quando l’impresa:
- Dispone di collaborazioni stabili con progettisti o studi di ingegneria
- Ha esperienza nella gestione integrata tra fase progettuale e fase di cantiere
- Partecipa a gare in cui la qualità dell’offerta tecnica pesa più del ribasso economico
In queste situazioni l’integrazione tra progettazione ed esecuzione può ridurre i tempi di realizzazione e migliorare il controllo dell’intervento.
Al contrario, quando l’impresa non ha una struttura progettuale consolidata o non ha esperienza nella gestione di questo tipo di procedure, l’appalto integrato può comportare un livello di responsabilità e di complessità maggiore rispetto all’appalto tradizionale.
Hai una gara di appalto integrato da valutare?
L’appalto integrato si vince o si perde molto prima dell’aggiudicazione: da quando si decide se e come partecipare, come strutturare la compagine, come leggere il PFTE. Sono valutazioni che richiedono esperienza specifica in diritto dei contratti pubblici, non solo conoscenza della normativa.
Sono specializzato in diritto dei contratti pubblici: dalla verifica dei requisiti di partecipazione alla gestione delle criticità in fase esecutiva, fino alla tutela in caso di esclusione o contenzioso. Se hai una gara da valutare o una situazione da chiarire, parlami del tuo caso.
FAQ sull’appalto integrato
Sì. Non è necessario possedere internamente i requisiti di progettazione. L’impresa può indicare nell’offerta un progettista esterno qualificato oppure costituire un raggruppamento temporaneo con uno studio di ingegneria o architettura. In entrambi i casi risponde solidalmente nei confronti della stazione appaltante per la parte di progettazione.
L’unico limite esplicito previsto dall’art. 44 del D.Lgs. 36/2023 riguarda le opere di manutenzione ordinaria, per le quali l’affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione non è ammesso.
No. Il progetto esecutivo è l’oggetto dell’obbligazione contrattuale che l’aggiudicatario deve sviluppare dopo l’aggiudicazione, non un documento di gara. L’ANAC, con delibera n. 506/2024, ha dichiarato illegittima questa richiesta, ritenendola contraria ai principi di accesso al mercato e di divieto di prestazioni d’opera intellettuale gratuite.
Dipende da dove si colloca la responsabilità. Se l’omissione riguarda studi o verifiche che il Codice e il Capitolato ponevano a carico della stazione appaltante, l’impresa può contestarla e iscrivere riserve. Se invece l’errore emerge da una scelta effettuata dall’impresa in fase di progettazione esecutiva, la contestazione è molto più difficile da sostenere. La distinzione va valutata caso per caso, con attenzione alla documentazione prodotta fin dall’inizio dei lavori.
Il termine per il ricorso al TAR è di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di esclusione. Prima di presentare il ricorso è indispensabile richiedere l’accesso agli atti per verificare le motivazioni e valutare la solidità delle ragioni di impugnazione.
Sì. L’art. 44, comma 4 del D.Lgs. 36/2023 prevede espressamente che l’offerta sia valutata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Il massimo ribasso non è ammesso.