Responsabile Unico del Progetto RUP: nomina, compiti e responsabilità

Il Responsabile Unico del Progetto, o RUP, è la figura che segue l’appalto pubblico dalla programmazione all’esecuzione.

La disciplina è contenuta nell’art. 15 del Codice dei contratti pubblici, D.Lgs. 36/2023, e nell’Allegato I.2, che regolano nomina, requisiti e compiti.

Con il nuovo Codice l’acronimo è rimasto lo stesso, ma il ruolo è cambiato: il RUP non è più il Responsabile Unico del Procedimento del D.Lgs. 50/2016, ma il soggetto chiamato a presidiare l’intervento pubblico nel suo sviluppo complessivo.

Il Correttivo al Codice, insieme a giurisprudenza amministrativa e pareri del MIT, ha precisato vari aspetti applicativi: nomina, rapporti con i responsabili di fase, limiti della delega, validazione del progetto, esclusioni dalla gara e rapporto con la commissione.

Nello studio questi aspetti emergono spesso quando una scelta del RUP diventa oggetto di contestazione. Per questo l’articolo esamina la figura dal lato della norma e da quello degli effetti sugli atti di gara, sull’esecuzione del contratto e sulle responsabilità.

Chi è il RUP nel Codice dei contratti pubblici

Il Responsabile Unico del Progetto è il soggetto che la stazione appaltante o l’ente concedente individua per coordinare e controllare le fasi principali di un appalto pubblico: programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione.

Il suo compito è verificare che gli aspetti amministrativi, tecnici ed economici dell’intervento siano conformi alla normativa e che l’appalto proceda nei tempi e nei costi previsti.

Le caratteristiche del ruolo sono regolate dall’art. 15 del Codice dei contratti pubblici, mentre l’Allegato I.2 disciplina requisiti professionali, modalità di individuazione e compiti nelle diverse fasi.

Dal Responsabile del Procedimento al Responsabile del Progetto

Il cambiamento introdotto dal D.Lgs. 36/2023 riguarda la funzione e l’impostazione del ruolo.

Con il vecchio Codice, D.Lgs. 50/2016, il RUP era il Responsabile Unico del Procedimento, una figura legata al singolo procedimento amministrativo e alla legge 241/1990.

Oggi il RUP è il Responsabile Unico del Progetto. Il suo ruolo non è più limitato alla gestione del procedimento amministrativo, ma riguarda il coordinamento e il presidio dell’intero progetto. La funzione viene letta alla luce del principio del risultato, che attraversa il nuovo Codice e richiede alla stazione appaltante di arrivare all’affidamento e all’esecuzione dell’opera, del servizio o della fornitura nel rispetto di tempi, costi e qualità.

Il RUP come figura di coordinamento dell’intervento pubblico

Nel nuovo Codice il RUP assume una funzione gestionale più ampia. Presidia l’intero sviluppo dell’intervento e coordina le attività necessarie al raggiungimento degli obiettivi dell’appalto.

Ai sensi dell’art. 15, comma 5, il RUP assicura il completamento dell’intervento pubblico nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico.

Per questo il suo ruolo riguarda sia la regolarità degli atti, sia il coordinamento tra le diverse fasi dell’appalto. Deve tenere insieme esigenze amministrative, valutazioni tecniche, vincoli economici e corretta esecuzione del contratto.

Il Codice consente anche di affiancare al RUP uno o più responsabili di fase. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono nominare un responsabile per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile per la fase di affidamento.

Questa ripartizione serve a distribuire le attività operative, ma non elimina l’unicità del RUP. Il RUP conserva le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento. Il rapporto con i responsabili di fase e i limiti della delega vengono approfonditi più avanti.

Nomina del RUP: chi lo nomina e quando

La nomina del RUP avviene nel primo atto di avvio dell’intervento pubblico.

A nominarlo è la stazione appaltante o l’ente concedente, che lo individua tra i propri dipendenti, anche assunti a tempo determinato. Di preferenza, il RUP viene scelto all’interno dell’unità organizzativa titolare del potere di spesa.

Il nominativo del RUP viene poi indicato nel bando o nell’avviso di indizione della gara.

La nomina nel primo atto di avvio dell’intervento

Il Codice colloca la nomina del RUP all’inizio dell’intervento pubblico. Questo perché la procedura deve avere da subito un soggetto responsabile del coordinamento delle attività.

L’ufficio di RUP è obbligatorio. Il dipendente in possesso dei requisiti non può rifiutare l’incarico, salvo che ricorrano cause di incompatibilità previste dalla normativa.

Cosa succede se il RUP non viene nominato

Se il RUP non viene nominato all’avvio dell’intervento, le sue funzioni ricadono sul responsabile dell’unità organizzativa competente per l’intervento, come prevede l’art. 15, comma 2, ultimo periodo.

Il Codice evita così che una procedura resti senza un responsabile. Anche in caso di inerzia dell’amministrazione, deve sempre essere individuabile il soggetto chiamato a presidiare l’intervento.

Le novità del Correttivo: il RUP scelto da un’altra amministrazione

Il Correttivo al Codice, D.Lgs. 209/2024, in vigore dal 31 dicembre 2024, è intervenuto sulla nomina del RUP per rispondere alla carenza di personale qualificato in molte amministrazioni.

L’art. 4 del Correttivo ha modificato l’art. 15, comma 2, del Codice. In caso di accertata carenza nel proprio organico di personale in possesso dei requisiti previsti dall’Allegato I.2, la stazione appaltante può nominare il RUP anche tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche.

Il RUP deve in ogni caso essere un dipendente pubblico. Può appartenere alla stazione appaltante oppure, nei casi previsti, a un’altra amministrazione. 

Il RUP può essere un professionista esterno?

No. Il RUP non può essere un libero professionista, un consulente privato o un soggetto esterno all’amministrazione in senso proprio.

I professionisti esterni possono ricevere incarichi di supporto e affiancamento, soprattutto quando servono competenze tecniche o specialistiche. Non assumono però la titolarità delle funzioni del RUP.

Le funzioni valutative e decisionali restano in capo al RUP interno, cioè al dipendente pubblico nominato secondo le regole del Codice.

A livello territoriale, alcune Regioni hanno introdotto strumenti di supporto agli enti. La legge regionale Lazio n. 1/2026 ha istituito un Elenco regionale volontario dei RUP, aperto ai dipendenti pubblici in possesso dei requisiti nazionali e organizzato per competenze ed esperienza. L’elenco serve a favorire la professionalizzazione degli incarichi e la rotazione, senza nuovi oneri.

Requisiti del RUP: titoli, esperienza e competenze

I requisiti del Responsabile Unico del Progetto cambiano in base all’oggetto e alla complessità dell’affidamento.

L’Allegato I.2 distingue tre ipotesi principali:

  1. appalti di lavori;
  2. contratti di servizi e forniture;
  3. lavori di particolare complessità.

Requisiti del RUP negli appalti di lavori

Negli appalti di lavori, il RUP deve essere un tecnico abilitato all’esercizio della professione.

L’esperienza richiesta cambia in base all’importo dell’intervento.

Importo dei lavoriEsperienza professionale richiesta
Pari o superiore alla soglia di rilevanza europeaAlmeno 5 anni
Da 1 milione di euro fino alla soglia UEAlmeno 3 anni
Inferiore a 1 milione di euroAlmeno 1 anno

Requisiti del RUP per servizi e forniture

Per i contratti di servizi e forniture, l’art. 5, comma 2 dell’Allegato I.2 gradua l’esperienza in base all’importo del contratto.

Il RUP deve avere:

  • almeno 1 anno di esperienza per i contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea indicate dall’art. 14 del Codice;
  • almeno 3 anni di esperienza per i contratti di importo pari o superiore alle soglie europee.

Quando l’affidamento riguarda settori ad alto contenuto tecnico, come dispositivi medici o sistemi informatici, la stazione appaltante può richiedere competenze supplementari e una laurea magistrale.

Lavori complessi e competenze di project management

Per i lavori di particolare complessità, i requisiti sono più elevati.

L’art. 4, comma 4 dell’Allegato I.2 richiede al RUP:

  • almeno cinque anni di esperienza nelle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori;
  • una laurea magistrale o specialistica nelle materie oggetto dell’intervento;
  • un’adeguata competenza in project management, acquisita anche attraverso corsi di formazione.

Il Codice richiama anche la formazione del personale che opera nelle procedure di appalto. L’art. 15, comma 7 prevede che le stazioni appaltanti adottino un piano di formazione per chi svolge funzioni legate ai contratti pubblici.

Per il RUP, soprattutto negli interventi più complessi, le competenze tecniche devono essere affiancate da conoscenze giuridiche, amministrative e finanziarie. 

Compiti del RUP nelle fasi dell’appalto

L’Allegato I.2 al Codice divide i compiti del Responsabile Unico del Progetto in tre gruppi: compiti comuni a tutti i contratti e a tutte le fasi, compiti della fase di affidamento e compiti della fase esecutiva.

Il riferimento generale è l’art. 6 dell’Allegato I.2. La norma affida al RUP il coordinamento del processo realizzativo dell’intervento pubblico, nel rispetto dei tempi, dei costi preventivati, della qualità richiesta e della manutenzione programmata. Nella fase di esecuzione, il RUP vigila anche sul rispetto delle norme a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.

Dove sono nominati i responsabili di fase, il RUP si avvale della loro attività. Resta però il soggetto che coordina l’intervento e conserva le funzioni che il Codice gli attribuisce.

Compiti nella programmazione e nella progettazione

Nella fase di programmazione e nelle attività trasversali, il RUP fornisce dati e informazioni utili alla predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma triennale per l’acquisto di beni e servizi e del programma annuale, secondo quanto previsto dall’art. 37 del Codice.

Il RUP verifica anche che le aree e gli immobili interessati dall’intervento siano liberi e disponibili. In caso di lavori, controlla la regolarità urbanistica o promuove le varianti necessarie.

Quando l’intervento richiede il coinvolgimento di più amministrazioni, il RUP può proporre alla stazione appaltante la conclusione di un accordo di programma. Può inoltre proporre o indire la conferenza di servizi, se occorre acquisire intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta o altri assensi.

Nella fase progettuale, il RUP:

  • svolge la verifica dei progetti per i lavori di importo inferiore a 1 milione di euro;
  • assicura il rispetto del procedimento di verifica della progettazione;
  • sottoscrive la validazione del progetto posto a base di gara, insieme all’eventuale responsabile della progettazione;
  • accerta e attesta le condizioni che impongono di non suddividere l’appalto in lotti, ai sensi dell’art. 58.

Sulla validazione del progetto, il parere MIT n. 4141/2026 ha chiarito che il RUP può discostarsi dagli esiti della verifica e adottare un provvedimento di mancata validazione. Deve però motivare il dissenso. L’obbligo di motivazione deriva dalla lettura coordinata del Codice e della legge 241/1990.

Compiti nella fase di affidamento

Nella fase di affidamento, il RUP coordina la procedura e verifica il corretto svolgimento delle attività di gara.

Tra i suoi compiti rientrano:

  • la scelta dei sistemi di affidamento;
  • l’individuazione della tipologia di contratto;
  • la scelta del criterio di aggiudicazione;
  • la richiesta di nomina della commissione giudicatrice, in caso di offerta economicamente più vantaggiosa;
  • l’acquisizione del CIG, se non è nominato un responsabile per la fase di affidamento;
  • l’adozione del provvedimento finale di affidamento, quando il RUP ha il potere di manifestare all’esterno la volontà della stazione appaltante.

Se non è nominato un responsabile di fase, il RUP verifica anche la documentazione amministrativa.

In caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, il RUP verifica la congruità delle offerte e può procedere direttamente alla valutazione delle offerte economiche.

Verifica delle offerte anomale, esclusioni e rapporto con la commissione

La verifica delle offerte anormalmente basse è uno dei compiti più delicati della fase di affidamento.

Ai sensi dell’art. 110 del Codice, quando un’offerta appare anomala rispetto alle prestazioni richieste, il RUP chiede all’operatore economico le giustificazioni necessarie per accertare congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta.

La verifica serve a evitare l’aggiudicazione a un’offerta non sostenibile, con il rischio di problemi nella fase esecutiva.

Il RUP dispone anche le esclusioni dalla gara, nei casi previsti dal Codice. Questo potere, però, deve essere coordinato con le competenze della commissione giudicatrice.

In caso di offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione valuta l’offerta tecnica. Il RUP può svolgere attività di controllo sulla regolarità della procedura, ma non può sostituire le proprie valutazioni tecniche a quelle della commissione, salvo errori macroscopici o valutazioni manifestamente irragionevoli.

Il principio è stato ribadito dal Consiglio di Stato, sez. V, 17 maggio 2024, n. 4435. La sentenza riguarda un appalto integrato finanziato con fondi PNRR. Il RUP aveva escluso la ditta prima classificata per presunti errori nella valutazione dell’offerta tecnica, nonostante il diverso avviso di due commissari.

Il Consiglio di Stato ha confermato che il RUP può esercitare un controllo di regolarità e può chiedere chiarimenti alla commissione. Non può però sostituirsi alla commissione nella valutazione dell’offerta tecnica, se non emergono errori manifesti o valutazioni palesemente irragionevoli.

Per questo, quando il RUP nutre dubbi sulla valutazione tecnica, deve formulare osservazioni e chiedere approfondimenti alla commissione. L’esclusione diretta dell’impresa richiede un vizio evidente, non una diversa lettura dell’offerta.

Compiti nella fase esecutiva

Nella fase di esecuzione, il RUP verifica che il contratto sia eseguito nel rispetto dei documenti contrattuali.

Tra i suoi compiti rientrano:

  • fornire istruzioni al direttore dei lavori;
  • vigilare, con il coordinatore per la sicurezza, sul rispetto delle norme di sicurezza, anche nel subappalto;
  • assumere il ruolo di responsabile dei lavori in materia di salute e sicurezza nei cantieri;
  • nominare i coordinatori per la sicurezza in progettazione ed esecuzione;
  • autorizzare le modifiche contrattuali;
  • approvare i nuovi prezzi per lavorazioni aggiuntive;
  • ordinare la sospensione dei lavori per ragioni di interesse pubblico e disporne la ripresa;
  • avviare le procedure di accordo bonario, quando ne ricorrono i presupposti in relazione alle riserve dell’appaltatore;
  • proporre la risoluzione del contratto;
  • applicare le penali per ritardi o inadempimenti, anche sulla base delle segnalazioni del direttore dei lavori;
  • rilasciare i certificati di pagamento;
  • verificare la regolarità contributiva di appaltatore e subappaltatori;
  • emettere i certificati di ultimazione e di esecuzione;
  • vigilare sull’esecuzione conforme anche nelle concessioni;
  • verificare che le prestazioni siano svolte dall’impresa ausiliaria nei contratti di avvalimento.

RUP, responsabili di fase e commissione di gara

Il Codice consente di affiancare al RUP uno o più responsabili di fase.

L’art. 15, comma 4 prevede che, ferma restando l’unicità del RUP, la stazione appaltante possa nominare:

  • un responsabile per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione;
  • un responsabile per la fase di affidamento.

La nomina dei responsabili di fase serve a distribuire il carico operativo nelle procedure più complesse. Non modifica però la posizione del RUP, che conserva le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento.

Il riparto dei compiti è rilevante anche nel contenzioso. Un provvedimento adottato da un soggetto privo del relativo potere può essere contestato, soprattutto quando produce effetti sull’ammissione, sull’esclusione o sulla posizione dell’operatore economico.

Cosa possono fare i responsabili di fase

I responsabili di fase possono svolgere attività istruttorie, preparatorie e operative.

Possono, ad esempio, curare verifiche documentali, raccogliere atti, predisporre bozze, seguire attività amministrative della fase assegnata e supportare il RUP nella gestione della procedura.

Il loro intervento resta però interno al procedimento. Non attribuisce, da solo, poteri decisionali verso l’esterno.

Il parere del Consiglio di Stato n. 1463/2024, reso sullo schema del Correttivo, ha qualificato il responsabile di fase come responsabile di procedimento privo di poteri a valenza esterna. Da qui il limite: può collaborare all’istruttoria, ma non può esercitare le prerogative che il Codice riserva al RUP.

Quali poteri restano riservati al RUP

Restano in capo al RUP i poteri valutativi e decisionali che incidono sulla procedura e sulla posizione dei concorrenti.

Il RUP può assegnare ai collaboratori la predisposizione materiale degli atti, compresa la bozza della legge di gara. Non può però trasferire i poteri che la norma attribuisce alla sua funzione.

La giurisprudenza amministrativa ha confermato questo riparto.

Con la sentenza Consiglio di Stato n. 7065/2025, è stato chiarito che il potere di disporre l’esclusione dalla gara resta una decisione del RUP. Gli uffici di supporto svolgono attività istruttoria, ma non assumono la decisione finale sugli atti che incidono sui concorrenti.

La pronuncia riguardava un appalto PNRR e ha affrontato anche i limiti del soccorso istruttorio sugli elementi essenziali dell’offerta.

Sulla stessa linea, il Consiglio di Stato, n. 916 del 4 febbraio 2026, è tornato sul rapporto tra RUP e organi di supporto. Il seggio di gara svolge operazioni amministrative e formali di ammissione ed esclusione. La commissione giudicatrice, invece, valuta l’offerta tecnica. Il RUP coordina la procedura e adotta gli atti che rientrano nella sua competenza.

RUP e DEC: quando possono coincidere

Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, o DEC, controlla il regolare svolgimento delle prestazioni nella fase esecutiva dei contratti di servizi e forniture.

Di norma, il RUP può svolgere anche le funzioni di DEC. In questo modo, la stessa figura segue il contratto dalla fase di affidamento al controllo dell’esecuzione.

La regola generale

La coincidenza tra RUP e DEC è ammessa quando il contratto non richiede una direzione esecutiva distinta.

Il cumulo delle funzioni presuppone che il RUP abbia le competenze necessarie per controllare l’esecuzione del contratto e che non ricorra una delle ipotesi in cui il Codice impone la nomina di un DEC autonomo.

Quando il DEC deve essere distinto dal RUP

Il Correttivo D.Lgs. 209/2024 ha modificato i casi in cui il DEC deve essere una figura distinta dal RUP. È stato eliminato il riferimento generale alle soglie europee.

Oggi la separazione è obbligatoria solo nelle ipotesi previste dall’art. 32 dell’Allegato II.14 al Codice:

  • per i servizi, quando le prestazioni sono ad alto contenuto tecnologico o di particolare importanza, secondo l’elenco dell’art. 32, comma 2;
  • per le forniture, quando le prestazioni hanno importo superiore a 500.000 euro, ai sensi dell’art. 32, comma 3.

Fuori da questi casi, il RUP può cumulare il ruolo di DEC, se possiede le competenze richieste.

Quando la separazione è obbligatoria, la stazione appaltante deve affidare il controllo esecutivo a una figura distinta. Questo accade negli affidamenti più tecnici o di importo rilevante, dove serve una vigilanza dedicata sull’esecuzione delle prestazioni.

Supporto al RUP e limiti di spesa

Negli affidamenti complessi, il RUP può avvalersi di un supporto qualificato.

La disciplina distingue due ipotesi diverse:

  • la struttura stabile di supporto al RUP;
  • il supporto esterno affidato a professionisti quando mancano competenze tecniche interne.

La distinzione è stata chiarita anche dalla Corte dei conti, Sezione Abruzzo, deliberazione n. 41/2024/PAR, soprattutto con riferimento ai limiti di spesa applicabili.

Struttura stabile di supporto al RUP

La prima ipotesi è la struttura stabile di supporto al RUP, prevista dall’art. 15, comma 6, del Codice e dall’art. 3 dell’Allegato I.2.

Si tratta di una struttura destinata ad affiancare il RUP negli appalti più complessi, per consentire una gestione più ordinata delle attività tecniche, amministrative e istruttorie.

Per questa forma di supporto, le risorse destinabili non possono superare l’1% dell’importo posto a base di gara.

Supporto esterno quando mancano i requisiti tecnici

La seconda ipotesi riguarda il supporto previsto dall’art. 2, comma 3, dell’Allegato I.2.

Qui l’amministrazione affida a professionisti esterni attività di supporto per sopperire alla carenza di requisiti o competenze tecniche del RUP interno.

In questo caso, secondo la Corte dei conti, il limite dell’1% non si applica.

Il compenso del professionista deve essere calcolato secondo i parametri ministeriali, nel rispetto della disciplina sull’equo compenso, legge 21 aprile 2023, n. 49.

Il supporto esterno non trasferisce al professionista la funzione di RUP. Il RUP resta il dipendente pubblico nominato dalla stazione appaltante. Il professionista svolge attività di affiancamento, senza assumere le funzioni valutative e decisionali riservate al RUP.

Affidamento diretto e soglia dei 140.000 euro

Va chiarito anche cosa significa “affidamento senza gara” negli incarichi di supporto al RUP.

L’affidamento diretto è ammesso entro la soglia prevista per i servizi di ingegneria e architettura, pari a 140.000 euro, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), del Codice.

Oltre tale importo, la stazione appaltante deve ricorrere alle procedure competitive previste dal Codice.

Compenso e incentivo tecnico del RUP

Il Codice riconosce al Responsabile Unico del Progetto un incentivo tecnico, cioè un compenso aggiuntivo collegato alle funzioni svolte nelle procedure di appalto.

Incentivo tecnico del 2%

L’incentivo tecnico è pari al 2% dell’importo posto a base di gara.

La somma viene ripartita tra il RUP e gli altri soggetti tecnici coinvolti nella procedura, nel rispetto del tetto individuale previsto dal Codice.

L’incentivo non remunera genericamente la partecipazione alla procedura. È collegato alle funzioni tecniche svolte e alla ripartizione interna stabilita dall’amministrazione secondo le regole dell’art. 45 del Codice.

Incentivi ai dirigenti dopo il Correttivo e il d.l. 73/2025

Una modifica importante riguarda il personale dirigenziale.

L’art. 16 del Correttivo, D.Lgs. 209/2024, e l’art. 2 del d.l. 73/2025 hanno rimosso il divieto per i dirigenti di percepire gli incentivi per funzioni tecniche previsti dall’art. 45 del Codice.

La corresponsione è ammessa in deroga espressa al principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, previsto dall’art. 24, comma 3, del D.Lgs. 165/2001.

La decorrenza riguarda le funzioni svolte a partire dal 31 dicembre 2024, anche per appalti già avviati a quella data.

Le amministrazioni devono trasmettere ogni anno agli organi di controllo interno ed esterno i dati sui compensi liquidati ai dirigenti.

Responsabilità del Responsabile Unico del Progetto

Il Responsabile Unico del Progetto risponde della gestione amministrativa e tecnica dell’appalto e della corretta conduzione delle operazioni affidate alla sua competenza.

Quando la procedura presenta errori, omissioni o irregolarità, il RUP può essere esposto a responsabilità civile, contabile e penale. Il rischio aumenta quando gli atti non sono motivati, le verifiche non sono documentate o i poteri vengono esercitati da soggetti diversi da quelli competenti.

Per chi ricopre l’incarico, conoscere questi confini serve a evitare che un errore nella gestione della gara o dell’esecuzione diventi una contestazione personale.

Responsabilità civile e contabile

Il RUP può rispondere civilmente dei danni causati da errori o omissioni nella gestione dell’intervento, soprattutto quando producono ritardi, maggiori costi o pregiudizi per l’amministrazione.

La responsabilità contabile riguarda invece l’uso delle risorse pubbliche. Spese non giustificate, omissioni di controllo, carenze nella vigilanza o scelte che producono un danno per l’amministrazione possono integrare un danno erariale.

In questi casi interviene la Corte dei conti, che accerta il danno e, se ne ricorrono i presupposti, può condannare il responsabile al risarcimento delle somme indebitamente impiegate.

Responsabilità penale

Il RUP può incorrere anche in responsabilità penale quando la condotta assume rilievo sotto il profilo del dolo, della frode o dell’alterazione della procedura.

Rientrano tra le ipotesi più gravi la falsificazione di documenti, l’alterazione degli atti di gara, la manipolazione della procedura o l’intervento diretto a favorire un operatore economico.

In questi casi le conseguenze possono comprendere sanzioni pecuniarie e pene detentive, secondo la fattispecie contestata.

Come ridurre il rischio negli atti di gara e nella fase esecutiva

La responsabilità del RUP si riduce soprattutto con una gestione ordinata degli atti.

Tre aspetti meritano particolare attenzione:

  1. motivazione delle decisioni, soprattutto in caso di esclusioni, mancata validazione del progetto, verifica dell’anomalia, sospensioni, varianti o applicazione di penali;
  2. tracciabilità dell’istruttoria, con documenti, verbali e verifiche che rendano ricostruibile il percorso seguito;
  3. rispetto del riparto di competenze, evitando di trasferire a collaboratori, seggio di gara o responsabili di fase poteri che il Codice riserva al RUP.

L’ANAC ha richiamato più volte le stazioni appaltanti alla necessità di un controllo sostanziale, soprattutto nella fase esecutiva. Le carenze di vigilanza, la mancata verbalizzazione delle attività e l’assenza di verifiche documentate espongono sia il RUP sia l’amministrazione.

Il supporto tecnico e legale può essere utile negli affidamenti complessi, nelle procedure ad alto rischio di contenzioso e nelle fasi in cui una decisione del RUP incide direttamente sulla posizione degli operatori economici.

Quando serve assistenza sugli atti del RUP

Una scelta del RUP può incidere sull’ammissione alla gara, sull’esclusione di un concorrente, sulla validazione del progetto, sulla verifica dell’anomalia, sulle varianti o sulla gestione dell’esecuzione.

In questi casi non basta leggere l’atto isolato. Occorre verificare competenza, istruttoria, motivazione, rapporto con responsabili di fase, seggio di gara e commissione giudicatrice.

Appalti 360 assiste operatori economici, RUP e stazioni appaltanti nella valutazione degli atti di gara, nella gestione del contratto e nel contenzioso sugli atti adottati durante la procedura.

Domande frequenti sul RUP

No, se l’atto incide sulla partecipazione alla gara il potere è riservato al RUP. Il responsabile di fase può svolgere attività istruttoria, ma la decisione deve essere assunta dal soggetto competente.

Sì, ma deve motivare il dissenso. La mancata validazione non può essere una scelta apodittica: deve spiegare le ragioni tecniche e amministrative per cui il RUP si discosta dagli esiti della verifica.

No. Il professionista esterno può supportare il RUP, ma non può diventare titolare del ruolo. Il RUP resta un dipendente pubblico, anche quando l’amministrazione si avvale di competenze esterne.

Dipende dall’atto e dal tipo di vizio. La predisposizione materiale può essere svolta dagli uffici di supporto, ma il RUP resta responsabile degli atti che adotta e delle valutazioni che la legge gli riserva.

Andrea de Bonis

Avvocato amministrativista, patrocinante in Cassazione e Giurisdizioni Superiori. Laureato con Masters alla Lumsa, esperto in appalti e contratti pubblici. Partner di 24 Avvocati e relatore universitario, pubblico articoli specialistici con un linguaggio chiaro e accessibile, rendendo il diritto comprensibile a tutti.