La direttiva 2006/123/CE, nota come Direttiva Bolkestein, ha cambiato il modo in cui vengono assegnate molte concessioni in Italia, soprattutto quando l’attività economica riguarda beni, spazi o servizi disponibili in numero limitato.
In questi casi, la concessione non può proseguire per effetto di rinnovi automatici. Alla scadenza, l’amministrazione deve rimettere il titolo al confronto tra operatori, con criteri trasparenti e senza vantaggi automatici per chi già gestisce il bene o il servizio.
Per chi partecipa a una gara, la Bolkestein impone una lettura più attenta del bando: non solo requisiti di partecipazione, ma anche criteri di selezione, durata del titolo, posizione del concessionario uscente, investimenti richiesti e compatibilità di proroghe o indennizzi con il diritto europeo.
Il dibattito italiano si è concentrato soprattutto sulle concessioni balneari, ma la Bolkestein non si esaurisce lì. I suoi principi possono incidere su tutte le ipotesi in cui l’accesso a un’attività economica dipende da un titolo limitato: concessioni demaniali, commercio su aree pubbliche e altri servizi soggetti a selezione.
Cos’è la Direttiva Bolkestein e come è stata recepita in Italia
La Direttiva Bolkestein è la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, approvata il 12 dicembre 2006 e relativa ai servizi nel mercato interno. Prende il nome da Frits Bolkestein, commissario europeo per il mercato interno nella Commissione Prodi, che ne curò la proposta originaria.
La direttiva interviene su due libertà fondamentali del diritto europeo:
- la libertà di stabilimento, che consente a un operatore economico di insediarsi stabilmente in un altro Stato membro;
- la libera prestazione dei servizi, che consente di offrire servizi in uno Stato membro diverso da quello di stabilimento.
Nel settore delle concessioni, questi principi incidono sulle modalità di accesso al mercato. Quando il numero dei titoli disponibili è limitato, l’amministrazione non può gestire l’assegnazione come una prosecuzione del rapporto esistente, ma deve rispettare criteri di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento.
La 2006/123/CE è una direttiva quadro. Non disciplina ogni singolo settore, ma fissa regole trasversali su accesso al mercato, requisiti autorizzatori, procedure di selezione e durata dei titoli. Questo spiega perché i suoi principi possono incidere anche su discipline nazionali di settore, soprattutto quando riguardano concessioni o autorizzazioni su risorse limitate.
L’Italia ha recepito la direttiva con il D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59. Il decreto individua le esclusioni, regola i regimi autorizzatori, gli sportelli unici, le procedure semplificate e le condizioni di accesso al mercato dei servizi. Resta il riferimento generale per l’applicazione della Bolkestein in Italia, accanto alle norme che regolano le singole tipologie di concessione.
Il termine di recepimento della direttiva, fissato al 28 dicembre 2009, conserva rilievo anche nelle controversie sulle concessioni, perché segna il momento a partire dal quale il diritto interno avrebbe dovuto essere allineato ai principi europei.
A quali concessioni si applica la Bolkestein
La Direttiva Bolkestein ha un ambito ampio: riguarda i servizi prestati da operatori stabiliti in uno Stato membro, salvo le esclusioni previste dalla stessa direttiva.
Per le imprese che partecipano a una gara o gestiscono una concessione, la prima verifica riguarda l’inquadramento dell’attività nel perimetro della direttiva. Da questa verifica dipendono le regole applicabili alla procedura, la durata del titolo, il rapporto con il concessionario uscente e la possibilità di contestare proroghe o requisiti non compatibili con il diritto europeo.
Servizi inclusi ed esclusioni
L’articolo 1 della direttiva riguarda i servizi prestati dietro corrispettivo economico nel mercato interno. L’articolo 2 individua invece i settori esclusi.
L’elenco delle esclusioni è tassativo. Gli Stati membri non possono sottrarre alla direttiva ulteriori settori con una norma interna, se quel settore non rientra tra le esclusioni previste dal diritto europeo.
Restano esclusi, tra gli altri:
- servizi finanziari;
- servizi sanitari, farmaceutici e sociali;
- servizi audiovisivi;
- gioco d’azzardo;
- servizi privati di sicurezza;
- attività notarili;
- somministrazione di lavoro;
- trasporti, salvo specifiche eccezioni.
A questi si aggiungono alcuni regimi disciplinati da normative settoriali specifiche, come energia, gas, servizio idrico, rifiuti e servizi postali.
Concessioni demaniali e attività turistico-ricreative
Le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali con finalità turistico-ricreative rientrano nell’ambito della direttiva quando consentono l’esercizio di un’attività economica su una risorsa pubblica limitata. Da questa qualificazione derivano gli obblighi già esaminati: procedura selettiva, durata limitata, divieto di rinnovo automatico e assenza di vantaggi ingiustificati per il concessionario uscente.
Lo stesso criterio può riguardare anche le concessioni demaniali lacuali e fluviali con finalità turistico-ricreative, quando ricorrono i presupposti dell’articolo 12.
Commercio su aree pubbliche
La Bolkestein non riguarda solo le concessioni balneari. Anche il commercio su aree pubbliche può rientrare nell’ambito della direttiva.
La Corte di Giustizia UE, con la sentenza del 30 gennaio 2018, ha riconosciuto che l’attività di vendita al dettaglio su aree pubbliche, su posteggi assegnati o in forma itinerante, costituisce un servizio ai sensi della direttiva.
In questo settore, la scarsità non dipende da una risorsa naturale, ma dalla limitatezza degli spazi disponibili. I posteggi su area pubblica sono beni limitati: proprio questa limitatezza può rendere necessario il ricorso a procedure selettive, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento.
Altre concessioni di servizi
L’ambito della direttiva può estendersi anche ad altre concessioni che hanno per oggetto attività di servizi soggette a un numero limitato di titoli.
Possono venire in rilievo, secondo la disciplina del singolo settore:
- gestione di impianti sportivi;
- parcheggi pubblici;
- alcuni servizi turistici;
- attività economiche su aree del demanio ferroviario o stradale;
- altri servizi assoggettati a regimi autorizzatori limitati.
La verifica resta sempre legata al caso specifico. Occorre valutare la natura dell’attività, il regime autorizzatorio, la disponibilità effettiva della risorsa e l’eventuale presenza di una delle esclusioni previste dalla direttiva o dal D.Lgs. 59/2010.
I principi della Bolkestein nelle gare per concessioni
I principi della Direttiva Bolkestein sono trasversali al settore dei servizi e si riflettono anche sull’assegnazione delle concessioni su beni o servizi pubblici.
Non è detto che nei bandi e nei disciplinari il riferimento alla direttiva sia sempre espresso. Le sue regole, però, incidono sulla struttura della procedura: requisiti di partecipazione, criteri di valutazione, durata del titolo, posizione del concessionario uscente.
Libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi
La direttiva si collega anzitutto a due libertà del diritto europeo:
- la libertà di stabilimento, sancita dall’articolo 49 TFUE, che riconosce all’operatore economico il diritto di insediarsi stabilmente in un altro Stato membro per esercitarvi un’attività di servizi;
- la libera prestazione dei servizi, prevista dall’articolo 56 TFUE, che consente invece di operare in uno Stato diverso da quello di stabilimento, senza dover necessariamente aprire una sede nel territorio in cui il servizio viene svolto.
Nel settore delle concessioni, questi principi incidono sul modo in cui l’amministrazione costruisce la gara. Il bando non può prevedere requisiti che, di fatto, escludano operatori di altri Stati membri o li penalizzino rispetto agli operatori nazionali.
Non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza
Accanto alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi operano tre principi fondamentali:
- non discriminazione che impedisce all’amministrazione di trattare in modo diverso operatori che si trovano nella stessa situazione;
- parità di trattamento che impone di definire in anticipo i criteri di selezione e di applicarli a tutti i candidati secondo le stesse regole;
- trasparenza che richiede che l’avvio della procedura, le condizioni di partecipazione, i criteri di valutazione e l’esito siano conoscibili dagli operatori interessati.
Sono questi principi a strutturare l’evidenza pubblica nelle concessioni su risorse limitate. Per l’impresa che partecipa, rappresentano il parametro per valutare se il bando rispetta il diritto europeo o se contiene previsioni idonee a restringere il confronto tra operatori.
Clausole di gara e limiti alla concorrenza
Le criticità più frequenti emergono quando la procedura, pur formalmente aperta, contiene clausole che rendono più difficile la partecipazione di operatori diversi dal concessionario uscente o dagli operatori già radicati sul territorio.
Rientrano in questa categoria, ad esempio:
- vincoli territoriali non giustificati;
- requisiti di esperienza modellati su uno specifico mercato locale;
- criteri di valutazione che finiscono per premiare automaticamente chi già gestisce il bene o il servizio;
- requisiti sproporzionati rispetto all’oggetto della concessione.
In questi casi, il problema riguarda l’equilibrio complessivo della gara e la sua capacità di garantire un confronto effettivo tra operatori.
Articolo 12 della Bolkestein
L’articolo 12 della Direttiva Bolkestein è la disposizione che collega i principi europei alla disciplina delle concessioni su risorse limitate.
I principi generali della direttiva – libertà di stabilimento, non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza – valgono per il settore dei servizi nel suo insieme.
L’articolo 12 definisce gli obblighi dell’amministrazione che assegna un titolo quando il numero delle autorizzazioni disponibili è limitato.
È la norma da cui discendono tre conseguenze fondamentali:
- la necessità di una procedura selettiva;
- la durata limitata del titolo;
- il divieto di rinnovo automatico e di vantaggi al concessionario uscente.
Gare per concessioni su risorse scarse
L’articolo 12 si applica quando il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività è limitato per scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili.
Quando ricorre questa condizione, l’amministrazione deve attivare una procedura di selezione tra i candidati potenziali. La procedura deve offrire garanzie di imparzialità e trasparenza, con adeguata pubblicità dell’avvio, dello svolgimento e dell’esito.
Durata limitata e divieto di rinnovo automatico
Nel settore delle concessioni la scarsità della risorsa impedisce di trattare il titolo come una posizione destinata a proseguire per effetto di proroghe o rinnovi. Alla scadenza, la concessione deve tornare al confronto tra operatori.
L’autorizzazione rilasciata all’esito della selezione avrà quindi una durata limitata.
La durata deve essere sufficiente a consentire l’ammortamento degli investimenti e una remunerazione adeguata del capitale impiegato, ma non può essere estesa oltre quanto necessario. Una durata eccessiva finirebbe per chiudere il mercato e impedire l’accesso di nuovi operatori.
L’articolo 12 esclude:
- il rinnovo automatico del titolo;
- il riconoscimento di vantaggi al prestatore uscente;
- l’attribuzione di benefici a soggetti collegati al precedente concessionario.
Il concessionario uscente può partecipare alla nuova procedura, ma deve farlo nel rispetto delle stesse regole applicate agli altri operatori.
Come si valuta la scarsità della risorsa
L’applicazione dell’articolo 12 dipende dalla verifica della scarsità della risorsa. È su questo aspetto che si è concentrata una parte rilevante del contenzioso italiano.
La Corte di Giustizia UE, con la sentenza Promoimpresa del 14 luglio 2016, ha affermato che la verifica della scarsità non può essere svolta in modo astratto o su scala eccessivamente ampia. Per le concessioni demaniali marittime, la valutazione deve guardare al territorio di riferimento dell’attività, non al patrimonio costiero nazionale considerato nel suo insieme.
Le sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 17 e 18 del 2021 hanno applicato questo criterio alle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative. In molti territori, le aree disponibili per nuovi operatori risultano già occupate o prossime al limite massimo di utilizzo.
La valutazione della scarsità non riguarda soltanto il demanio marittimo. Lo stesso ragionamento è stato richiamato anche per il commercio su aree pubbliche, dove gli spazi disponibili possono costituire una risorsa limitata per ragioni territoriali, economiche e amministrative.
Perché la scarsità incide sulla legittimità del bando?
Per le imprese che partecipano a una gara per concessione, la scarsità della risorsa non è un dato marginale. Incide sulla scelta dell’amministrazione di procedere a gara, sulla durata del titolo, sui criteri di selezione e sul trattamento del concessionario uscente.
Una valutazione incompleta, generica o non motivata può incidere sulla legittimità della procedura.
Per questo, nell’analisi del bando occorre verificare:
- come l’amministrazione ha motivato la limitatezza della risorsa;
- se la durata della concessione è proporzionata agli investimenti richiesti;
- se sono previsti vantaggi diretti o indiretti per il concessionario uscente;
- se la procedura garantisce pubblicità, imparzialità e parità di trattamento.
Giurisprudenza sulla Bolkestein
L’applicazione della Direttiva Bolkestein in Italia è stata definita in larga parte dalla giurisprudenza.
Il legislatore nazionale è intervenuto più volte sulla durata delle concessioni e sulle proroghe. Sono state però la Corte di Giustizia UE e il Consiglio di Stato a chiarire il rapporto tra disciplina interna, articolo 12 della direttiva e obbligo di gara.
La sentenza Promoimpresa
La sentenza Promoimpresa della Corte di Giustizia UE, pronunciata il 14 luglio 2016 nelle cause riunite C-458/14 e C-67/15, rappresenta il punto di avvio della giurisprudenza europea sulle proroghe delle concessioni demaniali marittime.
La Corte ha affermato che le proroghe automatiche delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative sono incompatibili con l’articolo 12 della direttiva quando riguardano risorse naturali scarse.
La proroga senza gara impedisce agli altri operatori di concorrere all’assegnazione del titolo e contrasta con la selezione imparziale e trasparente richiesta dall’articolo 12.
La Corte ha chiarito anche un secondo aspetto: la verifica di scarsità deve guardare al territorio rilevante per l’attività, con attenzione alla reale disponibilità della risorsa.
Adunanza Plenaria 17-18/2021 e disapplicazione delle proroghe
Le sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 17 e 18 del 2021 hanno portato i principi della Promoimpresa dentro l’ordinamento italiano.
Il Consiglio di Stato ha affermato che l’articolo 12 della direttiva, nella parte in cui vieta proroghe automatiche su risorse scarse, è una norma self-executing. Questo significa che può essere applicata direttamente, senza attendere un ulteriore intervento del legislatore nazionale.
Da questa qualificazione discende che le norme interne che prevedono proroghe automatiche incompatibili con il diritto europeo non devono essere applicate né dal giudice né dalla pubblica amministrazione.
L’amministrazione concedente non può limitarsi ad applicare la proroga interna. Deve verificare la compatibilità della disciplina nazionale con il diritto europeo e, se il contrasto sussiste, procedere alla disapplicazione. Lo stesso vale per il giudice amministrativo, chiamato a valutare la legittimità degli atti fondati su proroghe o rinnovi non compatibili con la direttiva.
La disapplicazione incide sulla validità del titolo, sulla posizione del concessionario uscente e sulla possibilità, per altri operatori, di contestare la mancata apertura della procedura competitiva.
Le sentenze hanno inciso in modo particolare sulle concessioni demaniali marittime, ma il ragionamento non riguarda soltanto quel settore. Quando una concessione consente l’esercizio di un’attività economica su una risorsa limitata, i principi di gara, trasparenza e parità di trattamento devono orientare la gestione del titolo alla scadenza.
Bolkestein e concessioni balneari: proroghe, gare e calendario nazionale
Le concessioni balneari sono il settore in cui il contrasto tra disciplina nazionale, proroghe automatiche e principi europei è emerso con maggiore evidenza. Per molti anni, l’accesso al demanio marittimo è rimasto legato alla posizione dei concessionari già insediati: tratti di costa economicamente rilevanti, titoli rinnovati o prorogati nel tempo, assenza di gare periodiche e ingresso di nuovi operatori reso di fatto difficile.
Le scadenze dei titoli sono entrate stabilmente nel dibattito proprio per questo motivo: misurano l’effettiva applicazione delle regole di concorrenza sul demanio costiero. Ogni proroga ha rinviato il momento in cui le amministrazioni avrebbero dovuto bandire le gare, mantenendo in vita un sistema fondato sulla continuità dei rapporti concessori.
Dal diritto di insistenza alle proroghe legislative
Prima il diritto di insistenza, poi le proroghe legislative, hanno consolidato un modello nel quale la scadenza della concessione non coincideva con una reale riapertura del mercato. In molti casi, chi gestiva lo stabilimento continuava a occupare il bene, mentre gli operatori interessati a subentrare non avevano accesso a una procedura competitiva.
Per quasi vent’anni le proroghe hanno permesso ai concessionari di proseguire l’attività senza l’apertura di nuove gare, posticipando di volta in volta la scadenza dei titoli in essere. La direttiva Bolkestein, recepita in Italia con il d.lgs. 59/2010, è rimasta sostanzialmente inattuata sul demanio costiero.
La questione riguarda soprattutto le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali con finalità turistico-ricreative, dove le proroghe hanno inciso più a lungo sull’apertura delle gare e sul confronto tra operatori economici.
Disapplicazione delle proroghe: da Promoimpresa ai TAR sul DL 131/2024
La giurisprudenza europea e nazionale ha progressivamente escluso la compatibilità delle proroghe automatiche con la direttiva 2006/123/CE. La sentenza Promoimpresa e le decisioni dell’Adunanza Plenaria n. 17 e 18 del 2021 hanno escluso che la continuità del gestore uscente possa giustificare, da sola, la prosecuzione del rapporto quando il bene è limitato e viene utilizzato per un’attività economica.
Le sentenze dell’Adunanza Plenaria hanno stabilito che le proroghe generalizzate sono in contrasto con il diritto dell’Unione e che i giudici nazionali sono tenuti a disapplicare le norme interne incompatibili. La stessa linea è stata ribadita dai TAR Liguria, Puglia e Abruzzo anche rispetto alla proroga al 30 settembre 2027 introdotta dal DL 131/2024, ritenuta a sua volta non applicabile.
Di conseguenza la gara torna a essere lo strumento ordinario di assegnazione quando ricorrono i presupposti dell’articolo 12 della direttiva: numero limitato di autorizzazioni disponibili e scarsità della risorsa naturale.
Il calendario del DL 131/2024 verso le gare
La disciplina italiana più recente ha fissato un calendario per accompagnare il superamento delle proroghe e l’avvio delle nuove procedure.
Il D.L. 131/2024, convertito nella L. 166/2024, ha previsto per le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali a uso turistico-ricreativo:
- la scadenza delle concessioni in essere al 30 settembre 2027;
- l’avvio delle procedure di gara entro il 30 giugno 2027;
- la possibilità di differimento al 31 marzo 2028 solo in presenza di ragioni oggettive e con adeguata motivazione.
Il D.L. 131/2024 è intervenuto su durata dei nuovi titoli, calendario delle procedure e indennizzo al concessionario uscente, regolando la fase di passaggio dalle proroghe alle gare.
Bando-tipo nazionale e limiti all’autonomia regionale
Al calendario del D.L. 131/2024 si aggiunge il tema del bando-tipo nazionale, previsto dal D.L. 32/2026 e oggetto di confronto tra MIT, enti territoriali e associazioni di settore. La funzione del bando-tipo è rendere più uniformi le procedure locali e ridurre le incertezze applicative, ma le ricadute operative vanno valutate alla luce del testo definitivo e degli atti applicativi.
Un ulteriore limite all’autonomia regionale è stato posto dalla Corte costituzionale n. 89/2025, che ha escluso la possibilità per le Regioni di incidere sulle modalità di scelta del contraente e sull’assetto concorrenziale del mercato, dichiarando illegittime disposizioni regionali su criteri di gara e indennizzo.
Per le imprese, il quadro che ne deriva è duplice: da un lato un calendario nazionale che fissa le scadenze, dall’altro un perimetro normativo in cui le regole di gara restano materia statale e non possono essere modificate dalle singole Regioni.
Cosa cambia per imprese, concessionari uscenti e PA
Nelle concessioni su risorse limitate, la scadenza è il momento in cui l’amministrazione deve verificare se il rapporto possa proseguire o se, invece, debba essere rimesso a gara nel rispetto dei principi europei di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento.
Per chi partecipa a una gara
Per l’impresa che intende partecipare, la Bolkestein cambia il modo di analizzare il bando.
Oltre a verificare il possesso dei requisiti bisogna valutare se la procedura consente un confronto effettivo tra operatori e se i criteri di selezione sono coerenti con l’oggetto della concessione.
La gara per la concessione ha regole per la valutazione dell’offerta differenti da quelle di un appalto ordinario. Il peso del progetto di gestione, la durata del titolo, gli obblighi assunti dall’operatore e l’equilibrio economico-finanziario incidono direttamente sulla convenienza della partecipazione e sulla tenuta dell’offerta.
Il primo profilo da esaminare è la risorsa oggetto della concessione. Se il titolo riguarda una risorsa limitata, l’amministrazione deve motivare la scelta di procedere a gara, definire una durata proporzionata e impedire forme di prosecuzione automatica del rapporto.
Vanno poi analizzati i requisiti di partecipazione. Requisiti territoriali non motivati, esperienze pregresse troppo specifiche o condizioni costruite su un determinato modello gestionale possono restringere la concorrenza, soprattutto quando favoriscono operatori già presenti sul mercato locale o consolidano la posizione del concessionario uscente.
Lo stesso vale per i criteri di valutazione. Il bando può valorizzare qualità del progetto, investimenti, sostenibilità economica e capacità gestionale, ma non può trasformare l’esperienza del concessionario uscente in un vantaggio automatico, né attribuire punteggi che valorizzano in modo eccessivo la gestione pregressa.
Nelle concessioni demaniali, inoltre, occorre verificare la presenza di eventuali investimenti non ammortizzati o indennizzi a carico del subentrante. Questi elementi incidono sul piano economico-finanziario e possono modificare la convenienza della partecipazione.
La valutazione guarda all’equilibrio complessivo della procedura e alla sua conformità ai principi della Direttiva Bolkestein. La singola clausola, presa isolatamente, raramente è il parametro decisivo.
Quindi, prima di partecipare occorre controllare:
- durata della concessione e coerenza con gli investimenti richiesti;
- requisiti di partecipazione e possibili limiti alla concorrenza;
- criteri di valutazione dell’offerta;
- trattamento del concessionario uscente;
- eventuali indennizzi o oneri economici a carico del subentrante;
- obblighi di gestione, servizio, manutenzione o investimento;
- sostenibilità del piano economico-finanziario;
- termini per eventuali chiarimenti o impugnazioni.
L’analisi del bando serve a decidere se partecipare, come impostare l’offerta e se esistono clausole che possono essere contestate prima dell’aggiudicazione.
Per il concessionario uscente
Il concessionario uscente non conserva un diritto alla prosecuzione del rapporto.
Quando la concessione riguarda una risorsa limitata, il divieto di rinnovo automatico impone di bandire la gara per l’assegnazione della nuova concessioneAlla scadenza, il concessionario può partecipare alla nuova procedura, ma deve misurarsi con gli altri operatori secondo le regole del bando.
L’esperienza maturata e gli investimenti sostenuti possono essere considerati, ma non possono tradursi in un vantaggio automatico nell’aggiudicazione.
L’eventuale indennizzo al concessionario uscente non deriva direttamente dalla Direttiva Bolkestein. Può essere previsto dalla disciplina nazionale applicabile a specifiche tipologie di concessione, come accade per le concessioni demaniali marittime nel quadro normativo più recente.
Per questo, il concessionario uscente deve documentare con precisione gli investimenti effettuati, il loro stato di ammortamento e gli elementi economici che possono incidere sulla fase di gara o sul rapporto con il subentrante.
Per la pubblica amministrazione concedente
Per la pubblica amministrazione, la Bolkestein incide sull’impostazione della procedura.
L’ente concedente deve valutare se il titolo riguarda una risorsa limitata, motivare la scelta di procedere a gara e predisporre regole compatibili con i principi europei.
In particolare, l’amministrazione deve prestare attenzione a:
- motivazione sulla scarsità della risorsa;
- pubblicità della procedura;
- criteri di selezione proporzionati;
- durata del titolo;
- eventuali obblighi di investimento;
- posizione del concessionario uscente;
- divieto di proroghe automatiche incompatibili con il diritto europeo.
La gara deve essere costruita in modo da consentire la partecipazione degli operatori interessati, senza clausole che restringano il mercato o consolidino la posizione del gestore uscente.
Hai una concessione da gestire o una gara da preparare?
Le procedure per concessioni demaniali e di servizi seguono regole proprie, diverse da quelle degli appalti. La Direttiva Bolkestein incide su passaggi che possono orientare l’intera strategia: lettura del bando, durata del titolo, criteri di selezione, posizione del concessionario uscente, eventuali investimenti non ammortizzati e margini di contestazione.
Appalti360 assiste imprese, concessionari uscenti e pubbliche amministrazioni nella valutazione delle procedure, nella predisposizione dell’offerta, nella gestione del rapporto concessorio e nel contenzioso davanti al giudice amministrativo.
Se devi valutare una gara, impostare una procedura o gestire una concessione in scadenza, puoi richiedere un’analisi del caso.
FAQ sulla Direttiva Bolkestein
La Direttiva Bolkestein è la direttiva europea 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno.
Per le concessioni, il profilo più rilevante è l’articolo 12: quando il numero dei titoli disponibili è limitato per scarsità della risorsa, l’assegnazione deve avvenire con una procedura trasparente, imparziale e aperta al confronto tra operatori.
No. Le concessioni balneari sono il caso italiano più discusso, ma non esauriscono l’ambito della direttiva.
La Bolkestein può incidere anche su:
- concessioni demaniali lacuali e fluviali;
- commercio su aree pubbliche;
- altre concessioni di servizi soggette a titoli limitati.
Serve comunque una verifica sul tipo di attività, sulla risorsa disponibile e sulle eventuali esclusioni previste dalla direttiva.
L’articolo 12 riguarda i casi in cui il numero di autorizzazioni disponibili è limitato per scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili.
In questi casi, la direttiva richiede:
- assenza di vantaggi ingiustificati per il prestatore uscente;
- procedura selettiva;
- adeguata pubblicità;
- imparzialità e trasparenza;
- durata limitata del titolo;
- divieto di rinnovo automatico;
- assenza di vantaggi ingiustificati per il prestatore uscente.
Perché consentono lo svolgimento di un’attività economica su una risorsa pubblica limitata. Quando ricorre il presupposto della scarsità, il titolo deve essere assegnato con una procedura selettiva, trasparente e non discriminatoria.
Sì, quando la proroga riguarda autorizzazioni o concessioni su risorse scarse.
La proroga automatica impedisce agli altri operatori di concorrere all’assegnazione del titolo e può risultare incompatibile con l’articolo 12. Le proroghe non conformi al diritto europeo devono essere disapplicate.
La Direttiva Bolkestein non attribuisce, da sola, un diritto generale all’indennizzo. L’indennizzo può essere previsto dalla disciplina nazionale applicabile a specifiche concessioni, come nel caso delle concessioni demaniali marittime. In ogni caso, deve essere compatibile con i principi europei di concorrenza, proporzionalità e parità di trattamento.
Secondo l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 17 e 18 del 2021, l’articolo 12 della direttiva è self-executing nella parte in cui vieta proroghe automatiche su risorse scarse.
Questo comporta che le norme nazionali incompatibili non devono essere applicate né dal giudice né dalla pubblica amministrazione.
Sì, se il rinnovo o la proroga sono intervenuti dopo il termine di recepimento della direttiva. L’ordinanza della Corte di Giustizia UE del 4 giugno 2025, causa C-464/24, Balneari Rimini, ha precisato che le concessioni demaniali marittime rilasciate prima del 28 dicembre 2009 e rinnovate dopo tale data rientrano nell’ambito della direttiva al momento del rinnovo.
Prima di partecipare a una gara per concessione, l’impresa dovrebbe verificare:
- requisiti di partecipazione;
- criteri di valutazione;
- durata del titolo;
- investimenti richiesti;
- eventuale indennizzo al concessionario uscente;
- obblighi di gestione;
- sostenibilità economica dell’offerta;
- clausole che possano restringere la concorrenza.
Questa analisi serve a valutare sia la convenienza della partecipazione sia eventuali profili di illegittimità del bando.