Obblighi dichiarativi del socio unico persona giuridica negli appalti

Negli appalti pubblici, quando il socio unico dell’impresa concorrente è una società, gli obblighi dichiarativi si estendono oltre l’operatore economico che partecipa alla gara. La dichiarazione sull’assenza delle cause di esclusione deve riguardare anche gli amministratori della società socia.

Con il D.Lgs. 36/2023 questa verifica è entrata espressamente nell’articolo 94. Nel Codice precedente l’obbligo era discusso, soprattutto quando il socio persona giuridica esercitava poteri di controllo sull’operatore concorrente. Oggi la disciplina è chiaramente definita: se il socio unico è una società, gli amministratori di quella società rientrano nella dichiarazione.

Il problema si pone quasi sempre nella compilazione del DGUE. Bisogna individuare i soggetti corretti, distinguere il socio unico dal socio di maggioranza e sapere cosa accade se la dichiarazione manca. L’omissione può essere sanata con il soccorso istruttorio solo se il requisito esisteva già alla scadenza dell’offerta.

Obblighi dichiarativi quando il socio unico è una persona giuridica

Quando il socio unico dell’impresa concorrente è una società, l’assenza delle cause di esclusione va dichiarata anche per gli amministratori di quella società. Non basta la dichiarazione resa per l’operatore economico che partecipa alla gara e per i suoi organi.

Il controllo si estende alla società che detiene l’intera partecipazione e si ferma ai suoi amministratori.

La ragione è societaria: una società che possiede il 100% di un’altra società esercita la propria influenza attraverso l’organo amministrativo, non attraverso l’assemblea. La Relazione illustrativa al Codice collega questa scelta all’articolo 2380-bis del codice civile: la gestione delle partecipazioni in altre società rientra nei poteri degli amministratori.

Per questo la verifica dei requisiti morali riguarda chi amministra la società socia.

Chi firma il DGUE e cosa indicare

Il DGUE è sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa che partecipa alla gara. È lui a rendere le dichiarazioni, comprese quelle riferite agli amministratori del socio unico persona giuridica.

Gli amministratori della società socia non firmano un documento separato. Il legale rappresentante del concorrente dichiara, per quanto a sua conoscenza, che nei loro confronti non ricorrono le cause di esclusione previste dall’articolo 94.

Nel DGUE la dichiarazione va inserita nella sezione dedicata ai soggetti dell’articolo 94, comma 3. Accanto ai soggetti dell’impresa concorrente, va indicato che il socio unico è una persona giuridica e vanno riportati i nominativi dei suoi amministratori.

Prima di compilare il DGUE è opportuno acquisire una visura aggiornata della società socia. La dichiarazione deve riferirsi agli amministratori in carica alla data di presentazione dell’offerta. Se l’organo amministrativo della società socia è cambiato poco prima della gara, il dato va aggiornato.

La posizione cambia quando il socio unico è una persona fisica che amministra anche l’impresa concorrente. In quel caso la dichiarazione riguarda la stessa persona, ma la qualifica va indicata correttamente. Quando invece il socio unico è una società, le posizioni restano distinte: da una parte l’operatore economico con i suoi organi, dall’altra gli amministratori della società socia.

Chi deve rendere le dichiarazioni quando il socio unico è una persona giuridica

Quando il socio unico dell’impresa che partecipa è una società, l’assenza di cause di esclusione va dichiarata per gli amministratori di quella società. Non è sufficiente la dichiarazione resa per l’operatore economico concorrente e per i suoi organi: il controllo riguarda anche la  società che detiene l’intera partecipazione e i  suoi amministratori.

Il confine dell’obbligo ha una spiegazione societaria. Una società che possiede l’intera partecipazione di un’altra ne orienta le decisioni attraverso il proprio organo amministrativo, non attraverso l’assemblea. La Relazione illustrativa al Codice motiva così il riferimento agli amministratori: la gestione delle partecipazioni in società altrui rientra nel potere di gestione degli amministratori ai sensi dell’articolo 2380-bis del codice civile, non nelle competenze assembleari. Per questo la verifica dei requisiti morali guarda a chi amministra la società socia.

Chi firma il DGUE

Il DGUE è sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa che partecipa alla gara. È lui a rendere le dichiarazioni, comprese quelle riferite agli amministratori del socio unico persona giuridica.

Gli amministratori della società socia non firmano un proprio documento. Il legale rappresentante del concorrente dichiara, per quanto a sua conoscenza, che nei loro confronti non ricorrono le cause di esclusione dell’articolo 94. Prima di rendere la dichiarazione conviene procurarsi una visura aggiornata della società socia, da cui si ricavano i nominativi degli amministratori in carica.

Di chi si dichiara l’assenza di cause di esclusione

I soggetti coperti dalla dichiarazione sono gli amministratori della società che riveste il ruolo di socio unico, cioè i componenti del suo organo di gestione.

La verifica non tocca i soci di quella società, i suoi procuratori, i direttori tecnici o gli organi di controllo. È un perimetro più stretto di quello previsto per l’operatore economico concorrente, dove l’articolo 94, comma 3, individua una platea di soggetti più ampia. Su questa asimmetria, che ha ricadute pratiche, torno nella sezione dedicata.

Cosa indicare nel DGUE quando il socio unico è una società

Nel DGUE la dichiarazione va inserita nella sezione dedicata ai soggetti dell’articolo 94, comma 3. Accanto ai soggetti dell’impresa concorrente, va indicato che il socio unico è una persona giuridica e vanno riportati i nominativi dei suoi amministratori. Il modello della stazione appaltante prevede una casella specifica per questa ipotesi: chi compila deve selezionarla e completare la dichiarazione con i dati corretti.

Il modello prevede una casella dedicata a questa ipotesi. La formula ricorrente nella modulistica è la dichiarazione che gli amministratori della persona giuridica socio unico non si trovano in alcuna delle cause di esclusione dell’articolo 94. È la traduzione operativa della regola: chi compila non deve produrre documenti aggiuntivi, ma spuntare l’opzione e riportare i nominativi corretti.

Due aspetti meritano attenzione in fase di compilazione.

Il primo riguarda la coincidenza tra socio unico e amministrazione. Quando la stessa persona fisica è socio unico dell’impresa e la amministra, la dichiarazione è unica . Quando invece il socio unico è una società, le due posizioni si separano: da un lato l’operatore economico con i suoi organi, dall’altro gli amministratori della società socia.

Il secondo riguarda l’aggiornamento dei dati. La dichiarazione fotografa gli amministratori in carica al momento della presentazione dell’offerta. Un cambio nell’organo amministrativo della società socia intervenuto poco prima della gara va recepito, perché la verifica della stazione appaltante si appunta sui soggetti effettivamente in carica a quella data.

Quali amministratori della società socia vanno verificati

L’articolo 94, comma 4, parla di amministratori del socio unico persona giuridica, senza aggiungere altre specificazioni. 

Per questo il perimetro va letto con attenzione: la lettura più prudente e coerente con il sistema limita la verifica agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e gestione della società socia. Restano esclusi i soggetti che non esercitano poteri gestori sulla società che detiene l’intera partecipazione.

Non rientrano quindi nella dichiarazione:

  • i soci della società socia;
  • i procuratori speciali;
  • gli institori;
  • i direttori tecnici;
  • i membri degli organi di controllo;
  • gli amministratori privi di deleghe operative, quando non hanno poteri di rappresentanza o gestione.

La ragione è nel confronto con l’operatore economico concorrente. Per l’impresa che partecipa alla gara, l’articolo 94, comma 3, individua una platea più ampia di soggetti da verificare. Per la società che riveste il ruolo di socio unico, invece, il comma 4 richiama solo gli amministratori. Sarebbe difficile sostenere un controllo più esteso sulla società socia rispetto a quello richiesto per l’impresa concorrente.

Questa delimitazione resta però interpretativa. Il Codice nomina gli amministratori, ma non precisa espressamente che debbano avere poteri di rappresentanza e gestione. Per questo, quando il disciplinare di gara individua in modo puntuale i soggetti da dichiarare, l’impresa deve attenersi alla documentazione della singola procedura.

Lo stesso criterio vale nelle strutture societarie su più livelli. Se la società che è socio unico dell’operatore economico è a sua volta partecipata o controllata da un’altra società, la verifica non risale automaticamente lungo tutta la catena societaria. Ai fini dell’articolo 94, il controllo riguarda gli amministratori della società che è socio unico diretto dell’impresa concorrente, salvo diverse richieste della documentazione di gara.

Dall’articolo 80 all’articolo 94: cosa cambia per il socio unico persona giuridica

Nel Codice del 2016, l’articolo 80, comma 3, richiamava il socio unico persona fisica e il socio di maggioranza nelle società con meno di quattro soci. Non menzionava il socio unico persona giuridica.

Da quella formulazione era nato un contrasto interpretativo. L’orientamento prevalente escludeva l’obbligo dichiarativo per il socio persona giuridica, perché le cause di esclusione sono di stretta interpretazione e non possono essere estese oltre i casi previsti dalla legge.

Una parte della giurisprudenza aveva però valorizzato i poteri di controllo esercitati dal socio persona giuridica sull’operatore concorrente. In questa linea si colloca la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 3 gennaio 2023, n. 69, che ha riconosciuto l’obbligo dichiarativo quando il socio persona giuridica esercita un controllo sulla società partecipante alla gara.

Il D.Lgs. 36/2023 ha modificato la disciplina. L’articolo 94, comma 3, richiama il socio unico senza limitarlo alla persona fisica. Il comma 4 aggiunge che, quando il socio è una persona giuridica, l’esclusione opera se la condanna o la misura interdittiva riguardano i suoi amministratori.

Per le gare soggette al nuovo Codice, quindi, il riferimento è l’articolo 94. Le pronunce formate sull’articolo 80 restano utili per comprendere l’evoluzione dell’obbligo dichiarativo, ma non esauriscono la disciplina oggi applicabile.

Socio unico e socio di maggioranza: la differenza dopo il parere MIT 3562/2025

La verifica dell’articolo 94, comma 4, riguarda il socio unico persona giuridica. Non si estende al socio di maggioranza persona giuridica, anche quando la partecipazione è molto elevata.

Il dubbio nasce dalla formulazione del comma 4, che richiama il caso in cui “il socio sia una persona giuridica”, senza ripetere l’espressione “socio unico”. Questa scelta lessicale ha aperto il problema: gli amministratori della società socia vanno verificati solo quando quella società è socio unico, oppure anche quando è socio di maggioranza?

Il MIT è intervenuto con il parere del Servizio Contratti Pubblici n. 3562 del 23 giugno 2025. Secondo il Ministero, gli amministratori del socio di maggioranza persona giuridica non sono sottoposti alla verifica dell’articolo 94, anche se la quota detenuta è molto alta, ad esempio pari al 95%.

La ragione è nel coordinamento tra comma 3 e comma 4 dell’articolo 94. Il comma 3 indica tra i soggetti da verificare il socio unico, ma non richiama più il socio di maggioranza. Di conseguenza, il comma 4 va riferito solo al socio unico persona giuridica. Estendere il controllo agli amministratori del socio di maggioranza significherebbe introdurre una causa di esclusione non prevista dalla legge.

Rispetto al Codice del 2016, il perimetro si è quindi ristretto. L’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 includeva anche il socio di maggioranza nelle società con non più di quattro soci. L’articolo 94 del D.Lgs. 36/2023 ha eliminato quel riferimento. Per le cause di esclusione, il socio di maggioranza persona giuridica e i suoi amministratori restano esclusi dalla verifica prevista dall’articolo 94.

Requisiti ex art. 94 e controlli antimafia: due verifiche diverse

Il socio di maggioranza persona giuridica resta escluso dalla verifica dell’articolo 94, ma può rientrare nei controlli antimafia. I due adempimenti sono distinti, hanno presupposti diversi e vanno gestiti separatamente.

Sul piano delle cause di esclusione, la verifica riguarda gli amministratori del socio unico persona giuridica. Non si estende agli amministratori del socio di maggioranza, neppure quando la partecipazione è molto elevata. È il perimetro dell’articolo 94, confermato dal parere MIT n. 3562 del 23 giugno 2025.

La documentazione antimafia ha invece un ambito diverso. L’articolo 85 del D.Lgs. 159/2011 individua i soggetti da sottoporre a controllo nelle società di capitali e include anche il socio di maggioranza nelle società con non più di quattro soci.

Quando il socio di maggioranza è una persona giuridica, le verifiche antimafia possono quindi estendersi ai soggetti della società socia, secondo le regole previste dall’articolo 85 per la sua forma giuridica.

Per l’impresa è questo implica che la dichiarazione ex art. 94 e la documentazione antimafia non coincidono. Un soggetto escluso dalla verifica sui requisiti generali può essere rilevante ai fini antimafia.

Dichiarazione mancante: quando interviene il soccorso istruttorio

L’assenza della dichiarazione sugli amministratori del socio unico persona giuridica non comporta l’esclusione immediata. Prima di escludere l’impresa, la stazione appaltante deve attivare il soccorso istruttorio.

L’articolo 101 del D.Lgs. 36/2023 prevede che la stazione appaltante assegni all’operatore economico un termine per integrare o regolarizzare la documentazione amministrativa. Il termine non può essere inferiore a cinque giorni né superiore a dieci.

Se il DGUE è stato presentato, ma manca o è incompleta la dichiarazione riferita agli amministratori della società socia, la carenza è sanabile. L’impresa può integrare la dichiarazione entro il termine assegnato.

La dichiarazione rientra nel soccorso integrativo o sanante, perché riguarda documenti e dichiarazioni amministrative. Il termine assegnato è perentorio: se l’impresa non integra entro la scadenza, l’esclusione diventa dovuta.

Il requisito deve esistere già alla scadenza dell’offerta

Il soccorso istruttorio sana la dichiarazione mancante o incompleta, non un requisito assente.

Gli amministratori del socio unico persona giuridica devono essere privi di cause di esclusione già alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta. Se il requisito esisteva e la dichiarazione è stata omessa, l’integrazione è ammessa e l’impresa può restare in gara.

Se invece, alla data di scadenza dell’offerta, a carico di un amministratore della società socia esisteva già una condanna o una misura rilevante ai sensi dell’articolo 94, il soccorso istruttorio non può rimediare. In quel caso la causa di esclusione era già presente e la stazione appaltante deve disporre l’esclusione.

Per questo la verifica sugli amministratori della società socia va fatta prima di presentare l’offerta. Quando manca solo la dichiarazione, il soccorso può recuperare la carenza documentale. Quando manca il requisito, l’integrazione non basta.

Verificare i soggetti prima di presentare l’offerta

Quando l’impresa ha un socio unico persona giuridica, la compilazione del DGUE richiede una verifica preliminare sulla struttura societaria. Non basta riportare i dati dell’operatore economico concorrente: occorre individuare correttamente gli amministratori della società socia, controllare le cariche aggiornate e distinguere gli obblighi dichiarativi dai controlli antimafia.

Un errore nella dichiarazione può essere recuperato con il soccorso istruttorio solo se il requisito esisteva già alla scadenza dell’offerta. Se invece il problema riguarda una causa di esclusione già presente, l’integrazione documentale non evita l’esclusione.

Appalti360 assiste le imprese nella verifica della documentazione di gara, nella compilazione del DGUE e nella gestione delle criticità legate ai requisiti generali. L’obiettivo è presentare un’offerta coerente con la struttura dell’impresa e con le richieste della singola procedura.

FAQ sul socio unico persona giuridica negli appalti

La dichiarazione deve riguardare gli amministratori della società socia rilevanti ai fini dell’articolo 94. Nella lettura più prudente, la verifica riguarda gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e gestione. Se il disciplinare di gara richiede un’indicazione più ampia, l’impresa deve seguire la documentazione della procedura.

La dichiarazione resa nel DGUE fotografa la situazione esistente alla data di presentazione dell’offerta. Se il cambio avviene dopo, non incide sulla correttezza della dichiarazione originaria. Restano fermi gli obblighi di comunicazione eventualmente previsti dalla gara o richiesti dalla stazione appaltante nelle fasi successive.

Di regola no. Il DGUE è sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa concorrente, che rende anche le dichiarazioni riferite agli amministratori della società socia. Gli amministratori del socio unico persona giuridica non firmano un documento separato, salvo diversa richiesta della documentazione di gara.

No. Dopo il D.Lgs. 36/2023 e il parere MIT n. 3562 del 23 giugno 2025, la verifica dell’articolo 94 riguarda il socio unico persona giuridica, non il socio di maggioranza persona giuridica. Questo vale anche quando la quota detenuta è molto elevata.

No. L’omissione della dichiarazione è una carenza documentale e può essere sanata tramite soccorso istruttorio. L’impresa resta in gara solo se integra nei termini assegnati e se il requisito esisteva già alla scadenza dell’offerta. Se la causa di esclusione era già presente, il soccorso non può rimediare.

Le pronunce formate sull’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 vanno lette tenendo conto del nuovo articolo 94. Nel vecchio Codice l’obbligo dichiarativo del socio persona giuridica era discusso e una parte della giurisprudenza lo collegava ai poteri di controllo esercitati sull’operatore concorrente. Con il D.Lgs. 36/2023, invece, il socio unico persona giuridica è entrato espressamente nel perimetro della verifica attraverso il richiamo agli amministratori della società socia.

Andrea de Bonis

Avvocato amministrativista, patrocinante in Cassazione e Giurisdizioni Superiori. Laureato con Masters alla Lumsa, esperto in appalti e contratti pubblici. Partner di 24 Avvocati e relatore universitario, pubblico articoli specialistici con un linguaggio chiaro e accessibile, rendendo il diritto comprensibile a tutti.