Annotazione nel casellario ANAC: quanto dura e quali effetti ha sulle gare

Il casellario informatico ANAC raccoglie le informazioni sugli operatori economici, che possono essere rilevanti nelle procedure di affidamento e nella valutazione della loro affidabilità professionale.

Un’annotazione nel casellario non comporta automaticamente l’esclusione da una gara, ma può incidere sulle valutazioni delle stazioni appaltanti nelle procedure successive. Per questo è importante conoscere non solo quali fatti possono essere annotati, ma anche quanto dura l’iscrizione, quali effetti produce e quali strumenti ha l’impresa per far valere la propria posizione.

Dal 2025 il procedimento di annotazione è disciplinato da un nuovo regolamento ANAC, che ha rafforzato le garanzie partecipative dell’operatore economico e definito termini precisi per il contraddittorio e la conclusione del procedimento.

Cos’è il casellario ANAC

Il casellario informatico dei contratti pubblici è la banca dati nella quale ANAC raccoglie informazioni relative agli operatori economici che partecipano alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture. È istituito presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP).

La disciplina di riferimento è contenuta nell’articolo 222, comma 10, del D.Lgs. 36/2023, che attribuisce ad ANAC il compito di individuare le informazioni da iscrivere, la durata delle iscrizioni e le modalità di archiviazione. Il casellario comprende anche provvedimenti e notizie che possono essere rilevanti per la verifica dell’affidabilità dell’operatore economico.

L’annotazione ha funzione informativa e dichiarativa e non costituisce, di per sé, una sanzione. Le informazioni iscritte vengono rese disponibili ai soggetti abilitati alla consultazione affinché possano essere valutate nelle successive procedure di affidamento.

Cosa viene annotato nel casellario ANAC

Nel casellario confluiscono informazioni di natura diversa, provenienti da stazioni appaltanti, enti concedenti, ANAC, SOA e altre autorità.

Tra le annotazioni che interessano più direttamente gli operatori economici rientrano le vicende riconducibili alle fattispecie dell’articolo 98, comma 3, del D.Lgs. 36/2023, come le carenze nell’esecuzione di un precedente contratto, la risoluzione per inadempimento, e il grave inadempimento nei confronti dei subappaltatori.

Il casellario raccoglie inoltre provvedimenti interdittivi e sanzionatori, informative antimafia, misure che incidono sulla qualificazione dell’impresa e altre informazioni previste dal Regolamento per la gestione del casellario informatico, revisionato con delibera ANAC n. 225 del 14 maggio 2025.

Obblighi di comunicazione al casellario ANAC

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono trasmettere ad ANAC le segnalazioni previste dal Regolamento entro 60 giorni dalla conoscenza o dall’accertamento dei fatti.

L’operatore economico qualificato deve comunicare ad ANAC, entro 30 giorni, le informazioni individuate dall’Autorità quando si verifica una delle fattispecie previste. L’omissione può determinare l’avvio di un autonomo procedimento sanzionatorio.

Anche le SOA sono soggette a specifici obblighi informativi e devono trasmettere le informazioni previste entro 10 giorni dalla conoscenza o dall’accertamento della fattispecie, oppure dall’adozione del relativo provvedimento.

Chi può consultare le annotazioni ANAC

Le annotazioni che riguardano la posizione dell’operatore economico sono contenute nel livello di accesso riservato del casellario.

La consultazione è consentita a stazioni appaltanti, enti concedenti e SOA secondo le modalità previste da ANAC. L’operatore economico può accedere alla propria posizione e verificare le annotazioni che lo riguardano.

Il livello di libera consultazione contiene invece informazioni diverse, tra cui quelle relative alle attestazioni di qualificazione SOA, e non coincide con la sezione nella quale sono rese disponibili le annotazioni sulla condotta dell’operatore.

Casellario ANAC, FVOE e casellario giudiziale: quali differenze

Casellario ANAC, FVOE e casellario giudiziale svolgono funzioni diverse e non sono strumenti equivalenti. La distinzione riguarda soprattutto tipo di informazioni raccolte, autorità competente e finalità della consultazione.

Casellario ANACFVOECasellario giudiziale
AutoritàANACANAC, nell’ambito della BDNCPMinistero della Giustizia
Fonte principaleArt. 222, comma 10, D.Lgs. 36/2023Art. 24 D.Lgs. 36/2023D.P.R. 313/2002
FunzioneRende disponibili notizie rilevanti sugli operatori economiciConsente la verifica dei requisiti di partecipazioneRaccoglie i provvedimenti penali iscritti
ContenutoInformazioni su condotte, provvedimenti e vicende rilevanti nelle gare o nell’esecuzioneDocumenti e dati relativi a requisiti e cause di esclusioneProvvedimenti penali definitivi e altre iscrizioni previste dalla legge
Soggetti interessatiOperatori economiciOperatori economiciPersone fisiche ed enti nei casi previsti
AccessoSoggetti abilitati e operatore per la propria posizioneSoggetti autorizzati nell’ambito della proceduraInteressato e soggetti legittimati

Il FVOE viene utilizzato per verificare requisiti e cause di esclusione attraverso dati e documenti acquisiti dalle amministrazioni competenti. Il casellario ANAC rende invece disponibili informazioni ulteriori relative all’operatore economico e alla sua condotta nelle procedure di affidamento o nell’esecuzione dei contratti.

Il casellario giudiziale resta distinto da entrambi: riguarda le iscrizioni di natura penale e non coincide con il sistema informativo utilizzato da ANAC nell’ambito dei contratti pubblici.

Un’annotazione ANAC comporta l’esclusione dalla gara?

L’iscrizione nel casellario ANAC non comporta, di per sé, l’esclusione dalle procedure di affidamento. 

Occorre distinguere le annotazioni che rendono conoscibile un provvedimento con efficacia interdittiva dalle informazioni che restano soggette alla valutazione della stazione appaltante.

Annotazioni con efficacia interdittiva

Alcune iscrizioni riguardano provvedimenti che impediscono la partecipazione alle gare per la durata della misura. Vi rientrano, tra gli altri, i provvedimenti interdittivi adottati da ANAC, le sanzioni interdittive previste dal D.Lgs. 231/2001, determinate misure in materia di sicurezza sul lavoro e le informative antimafia.

In questi casi, l’effetto preclusivo deriva dal provvedimento; l’annotazione ne consente la conoscibilità da parte delle stazioni appaltanti.

Annotazioni prive di efficacia interdittiva

Le annotazioni relative alle fattispecie dell’articolo 98, comma 3, del D.Lgs. 36/2023, tra cui le carenze nell’esecuzione di un precedente contratto e il grave inadempimento nei confronti dei subappaltatori, non determinano un’esclusione automatica.

La stazione appaltante deve valutare la rilevanza del fatto ai fini del grave illecito professionale secondo i presupposti previsti dall’articolo 98 e motivare l’eventuale esclusione.

L’obbligo dichiarativo resta autonomo

La presenza o l’assenza dell’annotazione non sostituisce gli obblighi dichiarativi dell’operatore economico. La rimozione dell’iscrizione non elimina la vicenda che ne costituisce il presupposto, quando questa deve essere dichiarata secondo il Codice o la disciplina della procedura.

Come funziona il procedimento di annotazione ANAC

La segnalazione della stazione appaltante non determina direttamente l’iscrizione nel casellario. ANAC deve prima verificare la documentazione ricevuta, instaurare il contraddittorio con l’operatore economico e concludere il procedimento con una decisione.

La disciplina vigente deriva dalla revisione del Regolamento sul casellario approvata con delibera ANAC n. 225/2025

Nello stesso periodo, la sentenza del TAR Lazio n. 9151/2025 ha censurato la disciplina precedente sotto il profilo delle garanzie partecipative dell’operatore economico.

ANAC dispone di 90 giorni dalla ricezione della segnalazione per verificarne la completezza e decidere se avviare il procedimento o procedere all’archiviazione. L’archiviazione può intervenire già nella fase preliminare in caso di manifesta infondatezza o inconferenza della segnalazione e, nei casi previsti dal Regolamento, quando non sia stato instaurato il preventivo contraddittorio richiesto dalla legge nel procedimento che ha originato la segnalazione.

Se sono necessarie integrazioni documentali, il termine decorre dalla ricezione della documentazione completa.

Con la comunicazione di avvio, l’impresa viene informata del fatto segnalato e del testo dell’annotazione che ANAC intende inserire nel casellario. Da quel momento ha 15 giorni per presentare deduzioni e documenti.

Se l’operatore economico non presenta deduzioni entro il termine assegnato, ANAC procede all’iscrizione nella formulazione già indicata nella comunicazione di avvio. Se invece vengono presentati nuovi elementi e non ricorrono le condizioni per l’archiviazione, il testo destinato al casellario deve dare conto, in forma sintetica, anche delle circostanze rappresentate dall’impresa.

FaseTermineDecorrenza
Verifica preliminare di ANAC90 giorniRicezione della segnalazione completa
Integrazione richiesta al segnalantemassimo 15 giorniRichiesta di ANAC
Deduzioni dell’operatore economico15 giorniRicezione della comunicazione di avvio
Conclusione del procedimento180 giorniComunicazione di avvio
Sospensione dei terminimassimo 45 giorni complessiviNei casi previsti dal Regolamento

Come difendersi nel procedimento di annotazione ANAC

Entro il termine assegnato, l’operatore economico può intervenire sulla ricostruzione dei fatti e presentare gli elementi che ANAC è chiamata a valutare prima dell’eventuale iscrizione.

Le osservazioni devono riguardare elementi che ANAC può valutare nell’esercizio del proprio potere. L’Autorità non sostituisce il giudice ordinario nell’accertamento del merito di un inadempimento contrattuale; deve invece verificare se la notizia sia pertinente e utile rispetto alle finalità del casellario.

Per questo possono assumere rilievo, tra gli altri:

  • la marginalità dell’episodio rispetto al contratto nel suo insieme;
  • documenti che ridimensionano o smentiscono la ricostruzione trasmessa dalla stazione appaltante;
  • circostanze successive o non considerate nella segnalazione;
  • elementi che riducono la rilevanza del fatto rispetto all’affidabilità professionale dell’impresa;
  • eventuali carenze del contraddittorio nel procedimento che ha preceduto la segnalazione.

La giurisprudenza più recente ha chiarito che ANAC deve esaminare gli elementi forniti dall’operatore. Il TAR Lazio n. 4851/2026 ha richiamato una maggiore attenzione istruttoria quando l’inadempimento contestato presenta carattere marginale rispetto al rapporto contrattuale; il TAR Lazio n. 7474/2026 ha invece ribadito che l’Autorità non è chiamata a risolvere il merito della controversia contrattuale.

Se le deduzioni non determinano l’archiviazione, il testo destinato al casellario deve comunque dare conto, in forma sintetica, dei nuovi elementi rappresentati dall’impresa.

Quanto tempo ha ANAC per concludere il procedimento?

ANAC deve concludere il procedimento di annotazione entro 180 giorni dalla comunicazione di avvio.

Il termine può essere sospeso per l’acquisizione di memorie, documentazione difensiva, chiarimenti, pareri o integrazioni. Il Regolamento sul casellario consente la sospensione una sola volta per ciascuna delle ipotesi previste, per una durata complessiva non superiore a 45 giorni, con comunicazione alle parti.

La giurisprudenza amministrativa ha qualificato il termine di 180 giorni come perentorio. Il TAR Lazio, con le sentenze n. 179/2026 e n. 4630/2026, ha ritenuto che il suo superamento determini la decadenza di ANAC dal potere di adottare l’annotazione.

Ai fini del calcolo occorre quindi verificare la data di avvio del procedimento e le eventuali sospensioni intervenute. 

Un’annotazione adottata oltre il termine, tenuto conto delle sospensioni ammesse, può essere contestata per tardività.

Quanto dura un’annotazione nel casellario ANAC?

Le informazioni acquisite nel casellario restano nella disponibilità di ANAC. A essere limitato nel tempo è invece il periodo di pubblicità, durante il quale l’annotazione è visibile ai soggetti abilitati alla consultazione.

L’articolo 23 del Regolamento prevede durate e decorrenze diverse in relazione alla tipologia di iscrizione.

Tipologia di annotazionePeriodo di pubblicitàDecorrenza
Sanzioni delle autorità di settore e carenze nell’esecuzione con risoluzione per inadempimento3 anniData del provvedimento
Grave inadempimento verso i subappaltatori3 anniEmissione del provvedimento giurisdizionale, anche non definitivo
Violazione del divieto di intestazione fiduciaria3 anniAccertamento definitivo della violazione
Omessa denuncia di concussione ed estorsione3 anniData della comunicazione
Provvedimenti interdittivi in materia di sicurezza sul lavoro3 anniCommissione del fatto posto a fondamento del provvedimento
Misure interdittive ex D.Lgs. 231/2001 e provvedimenti interdittivi ANAC2 anniPubblicazione
Informative antimafiaDurata di efficacia della misuraSino a cessazione dei termini di pubblicazione
Altri casi2 anniData del provvedimento

Per le annotazioni relative a provvedimenti interdittivi, la durata della misura e il periodo di pubblicità possono non coincidere. Anche dopo la cessazione dell’efficacia interdittiva, l’annotazione può restare visibile fino alla scadenza del periodo previsto dal Regolamento.

In questa fase la permanenza dell’informazione consente alle stazioni appaltanti di verificare se l’operatore fosse destinatario della misura in un momento precedente della procedura.

Come ottenere l’oscuramento di un’annotazione ANAC

La scadenza del periodo di pubblicità non determina automaticamente l’oscuramento dell’annotazione. L’articolo 23, comma 10, del Regolamento prevede che la rimozione dalla consultazione avvenga su formale istanza dell’operatore economico.

L’impresa deve quindi verificare la decorrenza e la durata dell’iscrizione e, una volta maturato il termine previsto, presentare la richiesta di oscuramento ad ANAC.

Quando è possibile chiedere l’oscuramento anticipato

Il Regolamento consente di chiedere la rimozione prima della scadenza del periodo di pubblicità in alcune ipotesi.

L’istanza può essere presentata quando interviene un provvedimento di annullamento o di revoca dell’atto che ha determinato l’iscrizione. Un’ulteriore ipotesi riguarda la stipula di un accordo transattivo in caso di risoluzione contrattuale, che può consentire all’operatore economico di chiedere l’oscuramento anticipato dell’annotazione collegata alla risoluzione.

Come contestare un’annotazione ANAC

Quando l’annotazione è già stata adottata, l’operatore economico può impugnarla davanti al TAR Lazio, competente sugli atti di ANAC.

Tra i vizi che possono assumere rilievo rientrano:

  • tardività del provvedimento, quando ANAC conclude il procedimento oltre il termine previsto, tenuto conto delle sospensioni ammesse;
  • difetto di istruttoria, quando l’Autorità non valuta adeguatamente l’utilità della notizia ai fini dell’affidabilità professionale dell’operatore;
  • carenza di motivazione, soprattutto quando gli elementi forniti dall’impresa non risultano esaminati in modo adeguato;
  • violazione del contraddittorio, quando non sono state rispettate le garanzie partecipative previste dal Regolamento.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 8471/2025, ha escluso che ANAC possa limitarsi a recepire automaticamente la segnalazione della stazione appaltante: l’Autorità deve svolgere una propria valutazione sull’utilità dell’iscrizione.

Se ricorrono i presupposti, l’operatore può chiedere anche la sospensione cautelare del provvedimento. In caso di accoglimento, l’annotazione viene temporaneamente rimossa dalla consultazione fino alla decisione di merito.

L’eventuale annullamento rimuove l’annotazione, ma non elimina automaticamente la vicenda che ne ha determinato l’iscrizione, che può restare rilevante ai fini dichiarativi o nelle successive valutazioni della stazione appaltante.

Annotazione ANAC: quando è utile una valutazione legale

Se hai ricevuto una comunicazione di avvio da ANAC, i tempi per intervenire sono brevi e il contenuto delle deduzioni può influire sul testo che verrà inserito nel casellario.

Se l’annotazione è già stata pubblicata, va verificato come si è svolto il procedimento, se i termini sono stati rispettati e se esistono i presupposti per chiederne l’oscuramento o per contestare il provvedimento.

Possiamo esaminare la segnalazione, i documenti della procedura e la posizione dell’impresa, anche quando l’annotazione nasce da una risoluzione contrattuale, da un’esclusione o da contestazioni sorte durante l’esecuzione.

Andrea de Bonis

Avvocato amministrativista, patrocinante in Cassazione e Giurisdizioni Superiori. Laureato con Masters alla Lumsa, esperto in appalti e contratti pubblici. Partner di 24 Avvocati e relatore universitario, pubblico articoli specialistici con un linguaggio chiaro e accessibile, rendendo il diritto comprensibile a tutti.